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Dentista imperito, Cassazione: “No al risarcimento dei danni permanenti, se l’invalidità ha una eziopatologia multifattoriale”

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Con la sentenza n. 1045 dello scorso 17 gennaio, la Cassazione ha negato il risarcimento dei danni domandati da una donna ai propri odontoiatri per l'invalidità permanente conseguita a seguito di alcune cure odontoiatriche mal eseguite, evidenziando come – sebbene fosse indiscussa l'imperita estrinsecazione dell'attività professionale nel periodo di tentata terapia riabilitativa – la patologia sofferta aveva una eziopatologia multifattoriale, sicché mancava un collegamento causale tra la condotta dei sanitari e i danni permanenti.

Si è difatti statuito che "va esclusa l'esistenza di un nesso causale tra quell'attività professionale e la complessiva finale patologia, per essere la stessa stata caratterizzata da una eziopatologia multifattoriale, per la presenza di una pluralità di fattori predisponenti e perpetuanti, nella quale il pure imperito trattamento riabilitativo non ha avuto altro ruolo se non quello di uno dei possibili fattori scatenanti".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da una donna avverso alcuni odontoiatri: la signora si lamentava perché, a causa dell'erroneità dei trattamenti intrapresi per la cura della patologia, aveva subito un'inabilità esitata in un disordine cranio mandibolare da sublussazione anteriore e irriducibile dei menischi, collasso posteriore del morso, conseguente sintomatologia algica cronica e importanti deficit funzionali. 

 A seguito di un accertamento tecnico preventivo e dell'istruttoria compiuta durante il giudizio di merito, veniva accertata l'insussistenza di un nesso causale tra la patologia residuata in capo alla signora e le pratiche mediche poste in essere dagli odontoiatri, essendo stata riconosciuta solo l'imprudenza e l'imperizia nella tentata riabilitazione per il periodo di circa due anni di durata delle cure da loro prestate.

Alla luce di tanto, il Tribunale liquidava alla signora 15.000 € oltre accessori e spese a titolo di sola inabilità temporanea; la pronuncia veniva confermata in appello.

Ricorreva in Cassazione la paziente, dolendosi per l'«avvallo tautologico» delle conclusioni del c.t.u., oltre che per l'omesso esame della documentazione medica.

A tal fine la difesa della ricorrente evidenziava l'illogicità delle conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata in quanto, dopo esser stata riconosciuta alla maldestra terapia riabilitativa posta in essere il ruolo di un fattore scatenante nelle patologie dalla stessa paziente sofferte, si era concluso negando un ruolo almeno concausale dell'opera dei dentisti nella causazione dell'inabilità complessiva patita al termine delle cure odontoiatriche.

 La Cassazione non condivide le argomentazioni della ricorrente.

I Supremi Giudici premettono che la sentenza impugnata non ha escluso in assoluto il nesso causale tra la negligenza medica e le patologie sofferte: dopo aver addebitato ai sanitari l'inabilità temporanea causata dall'erogazione di terapie inutili o inadeguate, la Corte di merito ha escluso unicamente le responsabilità conseguenti allo stato patologico complessivamente residuato.

In particolare, la corte territoriale ha riconosciuto l'imperita estrinsecazione dell'attività professionale nel periodo di tentata terapia riabilitativa, ponendo a carico dei professionisti la risarcibilità dei danni patiti dalla signora. Con ampia motivazione, in condivisione dei risultati e degli apprezzamenti del consulente tecnico di ufficio, i giudici sono poi giunti ad escludere l'esistenza di un nesso causale tra quell'attività professionale e la complessiva finale patologia, per essere la stessa stata caratterizzata da una eziopatologia multifattoriale, per la presenza di una pluralità di fattori predisponenti e perpetuanti, nella quale il pure imperito trattamento riabilitativo non ha avuto altro ruolo se non quello di uno dei possibili fattori scatenanti.

La Corte rigetta quindi il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

 

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