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Con la sentenza n. 16134/2025, la II sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di condanna per violazione del diritto di difesa dell'imputato, al quale non era stato riconosciuto di accedere pienamente agli atti del procedimento a suo carico.
Si è, difatti, precisato che "è palese ed evidente la violazione del diritto di difesa nel caso in cui non venga riconosciuto il diritto della parte ad ottenere tempestivamente copia gli atti del processo, in presenza invece di un ritardo ingiustificato e di una successiva allegazione incompleta da parte della Cancelleria".
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, sia il Gup del Tribunale riconosceva un uomo colpevole del reato di cui agli articoli 81, 629 e 628 comma primo e terzo n. 3, cod. pen..
Durante il giudizio di appello, il difensore nominato, con udienza di discussione già fissata, aveva ripetutamente richiesto di poter accedere al fascicolo dibattimentale in assenza di adeguata risposta della Cancelleria; tutte le comunicazioni con la Cancelleria erano intercorse via pec e non era in alcun modo stato indicato un diverso metodo di comunicazione per accedere alla documentazione richiesta; la Cancelleria a seguito di numerose richieste solo in data 26/06/2024 aveva risposto affermando di poter inviare la sola sentenza impugnata, ma non l'atto di appello, con ciò implicitamente ammettendo che parte del fascicolo fosse stata smarrita; in data 01/07/ 2024 la Cancelleria inviava, ma solo parzialmente, la sentenza impugnata, in quanto risultava omessa l' allegazione di alcune pagine.
La difesa chiedeva, quindi, un rinvio del procedimento che non veniva concesso e a cui seguiva la conferma della condanna inflitta in primo grado.
Ricorrendo in Cassazione, l'imputato censurava la decisione evidenziando violazione ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in considerazione dell'intervenuta lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., deducendo come la Corte di appello avrebbe dovuto concedere il rinvio richiesto, come evidenziato in sede di conclusioni, non avendo la difesa potuto accedere agli atti del procedimento in corso nei confronti del proprio assistito.
La Cassazione condivide le doglianze formulate.
Gli Ermellini ricordano che è palese ed evidente la violazione del diritto di difesa nel caso in cui non venga riconosciuto il diritto della parte ad ottenere tempestivamente copia gli atti del processo, in presenza invece di un ritardo ingiustificato e di una successiva allegazione incompleta da parte della Cancelleria.
In tal caso, infatti, è leso sia il diritto di difesa dell'imputato, oltre che il diritto dello stesso di accedere pienamente agli atti del procedimento a suo carico. In altri termini, si viola il diritto al pieno contraddittorio tra le parti, così risultando pregiudicata la possibilità di una ragionata determinazione al fine di una efficace difesa.
In relazione al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come il difensore del ricorrente aveva cercato, a seguito della propria nomina, un concreto e costante contatto con la Cancelleria, mediante comunicazioni formali a mezzo pec, al fine di ottenere la documentazione relativa al procedimento per il quale gli era stato conferito mandato. La Cancelleria della Sezione aveva risposto solo dopo molteplici sollecitazioni del difensore, a ridosso della udienza fissata con trattazione scritta davanti alla Corte di appello, peraltro allegando solo parzialmente la documentazione (ovvero la sentenza di primo grado e non l'atto di appello), tra l'altro collazionata in modo incompleto.
Ne è derivato che la difesa non solo non ha potuto estrarre copia degli atti, ma non ha neanche potuto esaminare gli atti presenti al fascicolo dibattimentale ed ivi depositati, non risultando conseguentemente in grado di interloquire sul materiale probatorio.
In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.
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