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Responsabilità professionale: condannato il penalista che non informa il cliente sulle azioni civilistiche da intraprendere per le cambiali protestate

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Con l'ordinanza n. 19520 dello scorso 19 luglio, la III sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità professionale di un avvocato penalista che, occupandosi dei profili penalistici legati al protesto di alcune cambiali, non aveva opportunamente informato il cliente sull'opportunità di intraprendere iniziative in ambito civile per ottenere la cancellazione dal bollettino protesti in relazione alla iscrizione delle tre cambiali a sua firma.

Si è infatti rimarcato che nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente. Egli è tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'instaurazione di un procedimento avverso una coppia di coniugi, entrambi avvocati, accusati di non aver consigliato al proprio cliente di agire in sede civile per ottenere la cancellazione dal bollettino protesti in relazione alla iscrizione per tre cambiali a sua firma. 

In particolare, l'assistito sosteneva che il marito, dopo averlo indirizzato verso la consorte, avvocato penalista, gli aveva riferito che doveva attenere definizione del processo penale di falso prima di procedere con la cancellazione; l'altro avvocato, invece, si era limitata a fornire assistenza in materia penale, senza assisterlo e guidarlo nella fase della cancellazione.

Sia il Tribunale di Padova che la Corte di Appello di Venezia rigettavano la domanda, negando qualsiasi profilo di responsabilità professionale dei due legali.

Secondo la Corte territoriale, infatti, doveva ritenersi che l'avvocato che lo aveva seguito nella causa penale – esercitando esclusivamente la professione forense in ambito penale e non avendo rapporti professionali con il coniuge – fosse stata incaricata di seguire la sola questione penale, sicché non le si poteva imputare alcunché per non aver consigliato al cliente di attivarsi al fine di ottenere la cancellazione dei protesti.

Avverso la decisione, il cliente proponeva ricorso in Cassazione, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 del R.D.L. n. 1578/1933, in relazione agli articoli 1176, secondo comma, e 2236 del codice civile.

In particolare il ricorrente assumeva la violazione della disciplina sull'esercizio della professione forense di cui al citato R.D.L., nella parte in cui recita che alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale, ribadendo come, nel caso di specie, trovassero applicazione gli articoli del codice civile inerenti la diligenza degli esercenti le professioni intellettuali.

La Cassazione condivide le doglianze del ricorrente.

Gli Ermellini precisano che la materia della cancellazione dal registro dei protesti rappresenta un ambito professionale nel quale l'esercizio della professione non può essere parametrato alla stregua di una diligenza particolare, ossia degli appartenenti ad un ambito specialistico. 

Cionondimeno, anche qualora si ritenesse che la materia della cancellazione dal registro dei protesti abbia una connotazione specialistica, comunque varrebbe il principio secondo cui nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, rappresentandogli tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi.

L'ambito della responsabilità dell'avvocato ricomprende, altresì, il dovere di richiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso e sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia come il legale, sebbene incaricata di seguire i soli profili penalistici della vicenda del protesto per tre cambiali, avesse il dovere di segnalare la disciplina applicabile in materia di cancellazione (non essendo questo un settore specialistico) e richiederne la cancellazione sulla base del disposto della legge n. 77/1955.

Il legale ha, altresì, sbagliato nel non aver opportunamente informato il cliente sull'opportunità, se non necessità, di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove ella si reputasse inidonea e comunque non professionalmente capace.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio. 

 

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