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Notifica all’imputato: quando è valida quella eseguita al suo difensore?

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Con la sentenza n. 16370/2025, la IV sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in tema di omessa notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.) , ha precisato che "nel caso in cui la notifica all'imputato nel domicilio da questi dichiarato o eletto abbia avuto esito negativo per una ragione "definitiva" (ad es. per trasferimento dell'imputato o inesistenza del suo nominativo nel luogo indicato) che renda impossibile l'esecuzione della notifica, tale situazione deve considerarsi acquisita e valida per ogni fase e grado del procedimento, per evidenti ragioni riconducibili alla unitarietà del procedimento penale nonché ad esigenze di economia e di speditezza processuale; con la conseguenza che, qualora l'imputato non ottemperi all'obbligo - imposto dall' art. 161, comma 1, cod. proc. pen. - di comunicare il mutamento del domicilio, le successive notificazioni nel corso dell'intero procedimento potranno essere eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, un uomo veniva condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto gr. 23,66 di sostanza stupefacente del tipo hashish e una bustina contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di gr. 0,76. 

Nel corso del giudizio di merito l'imputato si doleva per l'omessa notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.) e degli atti successivi, evidenziando di essere stato residente nel Comune di Brescia dal 2016 al 2019 con trasferimento di residenza nel 2019, mentre il tentativo di notifica era avvenuto nel 2018.

La Corte di appello di Napoli confermava la condanna, essendo emerso come l'imputato avesse dichiarato domicilio, ex art. 161, comma 1, in data 20 maggio 2018, in Brescia. Con la successiva nota del Nucleo di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Locale di Brescia n. 2881 del 25 luglio 2018, era stata accertata l'inidoneità definitiva del domicilio dichiarato, con conseguente notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., al difensore d'ufficio.

Secondo la Corte partenopea,il riscontrato "trasferimento" dell'imputato dal domicilio eletto legittimava le successive notifiche al medesimo ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. , non essendovi alcun onere per l'Autorità Giudiziaria - per ogni fase del procedimento - di reiterare il tentativo di notifica presso un domicilio divenuto definitivamente "inidoneo" per una causa (trasferimento) che rendeva impossibile la notifica in quel luogo, essendoci piuttosto un preciso obbligo per il giudice, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 161 c.p.p., di non effettuare tentativi di notifica "inutili" per l'accertata inidoneità "definitiva" del domicilio eletto dall'imputato. 

Ricorrendo in Cassazione, l'imputato censurava la decisione evidenziando violazione ed inosservanza delle norme processuali in relazione alla omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione indagini e degli atti successivi.

La Cassazione non condivide le doglianze formulate.

Gli Ermellini ricordano che nel caso in cui la notifica all'imputato nel domicilio da questi dichiarato o eletto abbia avuto esito negativo per una ragione "definitiva" (ad es. per trasferimento dell'imputato o inesistenza del suo nominativo nel luogo indicato) che renda impossibile l'esecuzione della notifica, tale situazione deve considerarsi acquisita e valida per ogni fase e grado del procedimento, per evidenti ragioni riconducibili alla unitarietà del procedimento penale nonché ad esigenze di economia e di speditezza processuale; con la conseguenza che, qualora l'imputato non ottemperi all'obbligo - imposto dall' art. 161, comma 1, cod. proc. pen. - di comunicare il mutamento del domicilio, le successive notificazioni nel corso dell'intero procedimento potranno essere eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

Gli Ermellini ricordano che può aversi nullità della notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., soltanto se la stessa non sia preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, mentre – nel caso di specie – la verificaera stata regolarmente compiuta connota del Nucleo di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Locale di Brescia n. 2881 del 25 luglio 2018.

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali. 

 

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