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Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/
I Patronati sono persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità ex art. 1 Legge del 30 marzo 2001, n. 15 recante la "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale".
L'attività di assistenza in sede giudiziaria
L'art. 9 della suddetta legge disciplina la collaborazione dell'avvocato nel Patronato prevedendo che
L'avvocato può aprire una sede di patronato?
Con parere n. 54 del 10 ottobre 2025 il Consiglio Nazionale Forense si è espresso in merito alla compatibilità tra l'esercizio della professione fornese con l'apertura di una "sede centro raccolta CAF/Patronato con delega di Rappresentante di Sindacato".
Al riguardo il Consiglio ha precisato che i Patronati possono essere istituiti unicamente dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge n. 152/2001 tra i quali non figura l'avvocato.
Ne discende che l'avvocato può, evidentemente, fornire la propria opera al patronato stesso, ma unicamente sulla base di un mandato professionale e nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e dei canoni deontologici.
La L. n. 49/2023 recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali si applica ai Patronati?
Con parere n. 53 del 10 ottobre 2025 il Consiglio nazionale forense ha ricordato che la L. n. 49/2023 si applica unicamente
Al contrario la suddetta legge non si applica "alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione" (art. 2, comma 3), con la conseguenza che l'ambito soggettivo non comprende i Patronati che sono "persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità".
Il compenso dell'avvocato che collabora con il Patronato
Altro dubbio è emerso in merito alla possibilità di considerare conformi ai principi di dignità della professione e di proporzionalità dei compensi le convenzioni stipulate dall'avvocato nelle quali quest'ultimo si impegni ad applicare compensi in misura inferiore di 4 o 5 volte inferiori alla soglia minima del parametro.
Sul punto il Consiglio ha affermato che al di fuori dell'ambito di applicazione della L. n.49/2023 vige il principio generale di libera pattuizione del compenso, ex art. 13 della legge n. 247/12 che fa riferimento ai parametri "indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni". Tali parametri si applicano
Infine, il Consiglio ha precisato che in nessun caso i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili in forza del principio generale della libera pattuizione del compenso.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.