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Avvocato, responsabilità: nessun risarcimento se permangono dubbi sull’esito della lite

Avvocato, responsabilità: nessun risarcimento se permangono dubbi sull’esito della lite

Con la pronuncia n. 15032 dello scorso 28 maggio in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la III sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso che un legale fosse tenuto a risarcire il proprio assistito per aver omesso di impugnare un capo della sentenza, in quanto residuavano margini di dubbio in ordine alla probabilità che il cliente avrebbe vinto la causa.

Si è difatti precisato che La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, una società agiva in giudizio in una causa di risarcimento danni proposta nei confronti di una Banca.

Il Tribunale di Treviso riconosceva il risarcimento dei danni nella misura di dieci miliardi di lire, mentre la Corte di Appello di Venezia, su impugnazione della Banca, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda proposta dalla detta società. 

La pronuncia veniva confermata in Cassazione: in particolare, il ricorso veniva dichiarato inammissibile per mancata impugnazione di un'autonoma ragione del decidere.

La società citava, quindi, in giudizio il proprio legale per sentirne dichiarare la responsabilità professionale per la negligente assistenza prestata nel giudizio, per non aver il professionista proposto appello avverso un capo della sentenza.

Sia in primo che in secondo grado si escludeva la responsabilità professionale del legale in quanto, residuavano margini di dubbio in ordine alla probabilità che la banca fosse la parte inadempiente; inoltre, la misura del risarcimento dei danni accordata dal Tribunale era avulsa da parametri intellegibili e comunque controllabili.

La società ricorreva in Cassazione denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, comma 2 e 2236 c.c., assumendo come non si fosse considerato l'oggetto del sindacato demandato alla Cassazione nel giudizio promosso dalla società verso la banca, circa l'an della responsabilità dell'Istituto di credito.

La Cassazione non condivide i rilievi avanzati dalla ricorrente.

In punto di diritto la Corte ricorda che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del legale alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in

particolare, del dovere di diligenza. 

Pertanto,  non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia come la società ricorrente non si fa carico di evidenziare compiutamente il nesso causale tra condotta, asseritamente omissiva, del professionista legale e l'esito del ricorso in Cassazione; difatti, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio di appello, il danno derivante dalla tardiva proposizione dell'impugnazione intanto era ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si fosse accertato che il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato. 

Ciò posto, la sentenza in commento rileva come nel corso del giudizio di secondo grado era emerso che residuavano margini di dubbio in ordine alla probabilità che la banca fosse la parte inadempiente e che, in ogni caso, la misura del risarcimento dei danni accordata dal Tribunale era avulsa da parametri intellegibili e comunque controllabili.

Il ricorso viene, quindi, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e al versamento, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

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