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Violazione dei doveri e addebito della separazione: come si ripartisce l’onere probatorio?

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Con la pronuncia n. 14591 dello scorso 28 maggio in tema di addebito della separazione, la Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni relative alla ripartizione dell'onere della prova, specificando che "grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione".

Sul merito della questione aveva statuito, inizialmente, il Tribunale di Genova che, pronunciandosi sulla separazione personale dei coniugi, addebitava la stessa alla moglie ex art. 151, II comma, c.c..

In particolare, nel corso dell'istruttoria era emerso che la stessa, oltre ad essersi allontanata dalla casa coniugale, intratteneva una relazione con altro uomo.

La decisione veniva riformata dalla Corte di Appello di Genova, la quale revocava la pronuncia di addebito ritenendo che il quadro probatorio acquisito non fosse sufficiente per la dichiarazione di addebito nei confronti della signora.

A sostegno di tanto si rilevava che la crisi matrimoniale era precedente all'allontanamento della moglie e alla relazione extraconiugale della stessa; inoltre, risultava accertato che l'abbandono della casa coniugale non era causalmente ricollegabile con la relazione adulterina, ma doveva, invece, imputarsi alla preesistente e duratura compromissione della serenità familiare e all'accesa conflittualità esistente tra i coniugi.

Il marito, ricorrendo in Cassazione, denunciava la non corretta valutazione del materiale probatorio e l'erronea ripartizione dell'onus probandi.

In particolare l'uomo sosteneva che, nel caso di abbandono del tetto coniugale, incomberebbe al coniuge colpevole di siffatta violazione dei doveri coniugali dimostrare che l'allontanamento è dovuto all'intollerabilità della convivenza. 

In relazione all'inosservanza del dovere di fedeltà, rilevava come – una volta che il coniuge richiedente l'addebito abbia provato la violazione di siffatto obbligo – vigerebbe la presunzione secondo cui sarebbe stata tale inosservanza a determinare l'intollerabilità della convivenza, salvo che il coniuge responsabile riesca a provare, come fatto estintivo, che la crisi coniugale sia da imputare a fatti diversi, operando in tal caso un'inversione dell'onere della prova: nella specie, l'ex moglie nessuna prova aveva fornito.

Infine, eccepiva come si fosse omesso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, al fine di riscontrare se e quale incidenza avessero rivestito le condotte dei coniugi nel determinarsi della crisi coniugale: sul punto sollevava che, all'esito dell'istruttoria, erano emerse le sole violazioni della moglie, aventi peraltro un peso fondamentale nel verificarsi della crisi.

La Cassazione non condivide le doglianze sollevate.

Gli Ermellini premettono come, ai fini della pronuncia di addebito, è necessario accertare se la violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale; la giurisprudenza ha, anche a più riprese, precisato che l'abbandono del tetto coniugale non giustifica l'addebito ove sia motivato da una giusta causa, costituita dal determinarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza coniugale. 

Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, si specifica che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione.

In relazione al caso di specie, emersa una situazione di estrema e prolungata tensione tra i coniugi, tale da determinare l'impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza, la Corte d'appello ha imputato a tale situazione– verificatasi antecedentemente alla violazione dei doveri coniugali da parte della moglie – la causa della separazione : tale accertamento, incensurabile in sede di legittimità, è congruo e aderente al pacifico principio secondo cui l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito.

In relazione all'onere probatorio, gli Ermellini evidenziano come il ricorrente insiste su una diversa ripartizione dell'onere della prova, inammissibile in quanto l'esame circa la causalità delle condotte in sé significative ai fini dell'addebito rappresenta un accertamento del tutto rimesso al giudice del merito.

In conclusione la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. 

 

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