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Concorso notai: nulla la nomina di un membro della commissione con precedenti penali

GU

Con riferimento ai concorsi per notai, è illegittimo il decreto con cui è nominato come membro della commissione un notaio che abbia riportato una condanna penale definitiva. Con l'ovvia conseguenza che il verbale della prova orale condotta da tale membro della commissione e il relativo giudizio di "non idoneità" andranno annullati.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 7598 dell'11 giugno 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente ha partecipato al concorso per notai. È accaduto che, dopo aver superato le prove scritte, è stata ammessa a sostenere quella orale. Una prova, all'esito della quale, la commissione ha valutato la concorrente non idonea. Quest'ultima lamenta l'illegittimità di tale giudizio:

  • per violazione dell'art. 35 bis del D. L.vo 165/2001;
  • per violazione dei principi generali di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa;
  • per difetto assoluto di motivazione.

E ciò in considerazione del fatto che uno dei notai, nominato membro della commissione esaminatrice che ha interrogato la ricorrente, risulta essere stato condannato per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, ex art. 319 c.p. Tale circostanza, ad avviso della concorrente, inficia l'esame orale e il conseguente giudizio di inidoneità.

Il caso è giunto dinanzi al Tar Lazio. 

La decisione del Tar.

Innanzitutto, appare opportuno richiamare l'art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001 (recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui «coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per condotte integranti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione [...], non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi [...]».

Da tanto, appare più che evidente, secondo i Giudici amministrativi, che i membri delle commissioni esaminatrici devono possedere determinati requisiti di onorabilità e moralità coincidenti con l'assenza di precedenti penali. Questo perché è necessario garantire la correttezza dell'attività svolta dalla commissione stessa e ciò «a prescindere dalla tipologia di funzioni o attività che i soggetti esaminati e/o selezionati saranno chiamati a svolgere (libera professione, impiego pubblico, esecuzione di un contratto pubblico, collaudo tecnico, etc. etc.)».

Infatti, secondo i Giudici amministrativi, contrariamente a quanto sostiene la pubblica amministrazione costituitasi in giudizio, la disposizione su richiamata trova applicazione «nei confronti di qualsiasi commissione esaminatrice che venga nominata e incaricata, in ottemperanza a norme di legge, con atto proveniente da una amministrazione pubblica».

L'attuazione di tale norma anche a commissioni diverse da quelle che sono chiamate a esaminare concorrenti che andranno a ricoprire impieghi pubblici, secondo il Tar, discende dal fatto che le commissioni esaminatrici, come quella in esame, svolgono un ruolo rilevante per l'ordinamento giuridico in quanto anch'esse sono investite da parte della P.A. di una funzione di pubblico interesse.

«Tale considerazione, d'altro canto, trova conferma nella giurisprudenza contabile, la quale ha già dibattuto e riconosciuta la responsabilità per danno erariale dei membri di commissione di concorso al cui scorretto operato sia ascrivibile l'annullamento delle operazioni concorsuali (ex: Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, sentenza n. 18 del 10 gennaio 2018); la medesima responsabilità pare comunque potersi estendere anche ai membri di commissione incaricati di sovrintendere agli esami di idoneità professionale, il cui operato é ascrivibile, e danneggia, l'Amministrazione che li nomina».

Da quanto sin qui detto, ne consegue che nel caso di specie, la nomina a membro di commissione, di un notaio con precedenti penali è in violazione con la disposizione innanzi citata e pertanto illegittima. Infatti, ad avviso del Tar, il notaio in questione giammai avrebbe potuto essere nominato a ricoprire tale ruolo. E ciò a maggior ragione ove si consideri che la condanna subita da questo membro della commissione d'esame non risulta essere stata neanche superata da una successiva sentenza di riabilitazione.

Queste circostanze, a parere dei Giudici amministrativi, rendono nulli:

  • il decreto di nomina del notaio su citato nei soli limiti dell'interesse della ricorrente;
  • il verbale della prova orale e del conseguente giudizio di inidoneità.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la P.A. dovrà riconvocare la commissione di concorso, previa sostituzione del notaio innanzi indicato, per consentire alla ricorrente di risostenere il colloquio orale. 

 

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