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Con la sentenza n. 818 dello scorso 30 gennaio 2025, la sezione VIII del Tar Marche, chiamata a pronunciarsi in materia di finanziamenti pubblici, ha chiarito quando, in presenza di un provvedimento di revoca da una precedente sovvenzione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio ha, difatti, ricordato che "in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione: infatti, in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, un'Agenzia per il lavoro e per la formazione veniva inserita tra i soggetti attuatori del Piano Garanzia Giovani.
La Regione Campania si faceva promotore dell'attuazione del piano "Garanzia per i giovani" e provvedeva ad erogare le relative premialità ai soggetti attuatori, dopo aver ricevuto da quest'ultimi la periodica rendicontazione di tutte le attività espletate, con la produzione della relativa documentazione richiesta dalle Linee Guida e dai disciplinari a giustificazione delle somme maturate per l'attività svolta.
Con due verbali, la Regione operava ingenti decurtazioni rispetto alle somme maturate dall'ente di formazione per l'attività svolta per l'attuazione del Piano Garanzia Giovani, sicché il soggetto attuatore, ricorrendo al Tar, impugnava detti verbali, deducendo violazione di legge e eccesso di potere.
La difesa regionale resisteva al ricorso, sollevando eccezione di difetto di giurisdizione.
Il Tar giudica il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Collegio ricorda che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid o il quomodo della sua corresponsione.
Parimenti, anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione: infatti, in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo.
Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento rileva come la posizione giuridica soggettiva azionata dalla ricorrente è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Si evidenzia, difatti, che la Regione, nel riconoscere (o meno) il costo sostenuto dalla ricorrente (basandosi sulla documentazione da questa fornita in fase di rendicontazione delle spese) si è limitata ad applicare le Linee Guida e il Manuale di controllo di primo livello ( ovvero dei documenti che dettagliano gli obblighi posti in capo ai soggetti attuatori individuando gli adempimenti da porre in essere per ottenere il rimborso delle spese sostenute), senza compiere alcuna valutazione discrezionale circa la meritevolezza del contributo erogato o senza spendere alcun potere autoritativo, in quanto la Regione ha decurtato le somme dovute solo per la mancata osservanza degli adempimenti di cui alle linee guida.
Alla luce di tanto, il Tar dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e, per l'effetto, indica il Giudice munito di giurisdizione nel Giudice Ordinario.
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