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Opposizione a rimborso rifiuto dell’Agenzia delle Entrate

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Riferimenti normativi: Art.10 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Artt. 26 e 39 del D.Lgs.n.112/1999

Focus: L'Agenzia delle Entrate è obbligata alla restituzione delle somme indebitamente pagate dal contribuente a fronte di una cartella di pagamento annullata con sentenza. Somme che vanno restituite dall'ente impositore all'Agenzia della Riscossione che le ha solo anticipate. Con questa massima si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Catania - sez. 2 - con sentenza n.1856/2020 del 2 marzo 2020.

Principi generali: E'noto che l'Agenzia delle Entrate effettua direttamente le attività di accertamento e controllo dei tributi ma per l'attività di riscossione è incaricato un altro soggetto. A decorrere dall'1/7/2017, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, a seguito dello scioglimento delle società del gruppo Equitalia avvenuto con il D.L. 22/10/2016 n.193(convertito in L.n. 225/2016), è stato attribuito all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER), ente strumentale all'Agenzia delle Entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Alla luce di ciò è chiaro che il processo tributario può avere ad oggetto sia atti relativi alla fase di accertamento (posti in essere dall'ente impositore) sia atti di riscossione (posti in essere dall'AdR) che, talora, presentano vizi che incidono sui presupposti atti di accertamento.

Nell'ambito delle liti avverso gli atti dell'agente della riscossione è sorto da tempo il dilemma dell'individuazione del legittimato passivo, tenuto conto del rapporto trilaterale che, in tali casi, si instaura tra l'ente creditore, l'agente della riscossione e il debitore. Il problema non si pone nel caso in cui il concessionario, ai sensi dell'art.10 D. Lgs.n. 546/1992, è esclusivamente parte in causa. Ciò si verifica quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, come nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora (Cass. sentenza n. 22729 del 09/11/2016). Invece, ci si chiede se sussista il litisconsorzio necessario tra Agenzia di Riscossione ed Ente impositore nel caso in cui il ricorso, pur avendo ad oggetto un atto posto in essere dall'Agenzia della Riscossione, sia fondato su vizi sostanziali della pretesa impositiva imputabili all'ente creditore.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza SS.UU. Cass. n.16412/2007), è possibile scindere gli aspetti e le funzioni che competono all'Agenzia delle entrate o ente creditore rispetto a quelli che competono all'odierna Agenzia di Riscossione. In buona sostanza, secondo la Corte " non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra Equitalia e Agenzia delle Entrate poiché non è ravvisabile un rapporto giuridico di diritto sostanziale plurisoggettivo". In ogni caso, quindi, "l'avere il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio ".

Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2480 del 4 febbraio 2020, la quale ha affermato "che l'opposizione senza doppia notifica non è inammissibile perché il contribuente che si oppone alla cartella di pagamento, dopo che il fisco è decaduto dall'accertamento, non è tenuto a notificare il ricorso anche all'Agente della Riscossione"A questa conclusione è giunta la Suprema Corte dopo aver chiarito che "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione, per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario". In entrambi i casi, infatti, "la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni relative al merito della pretesa impositiva, se non vuole rispondere delle conseguenze eventualmente sfavorevoli della lite, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ex art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio" (Cassazione civile, sez.VI, del 18/02/2020, n.3955 ).

Il caso su cui si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Catania - sez.2 - con sent. n.1856/2020 del 2 Marzo 2020, riguarda la richiesta di un rimborso di una s.n.c., nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per un indebito pagamento Iva, per l'anno di imposta 1997, effettuato a seguito di una cartella di pagamento.

In buona sostanza, nel caso di specie, la società aveva pagato la somma scaturente dalla cartella in questione, per Iva 1997, solo per evitare la riscossione coattiva del ruolo. Intervenuta la sentenza di annullamento della suddetta cartella di pagamento per mancata notifica della stessa, la società ricorrente aveva avanzato istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima aveva effettuato lo sgravio della predetta somma ma non il rimborso della somma indebitamente versata dal contribuente prima della decisione. Si configurava, perciò, la fattispecie del silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, avverso il quale la società ricorreva dinanzi alla Commissione tributaria provinciale sia per la declaratoria di illegittimità del citato silenzio rifiuto che per la restituzione dell'indebito pagamento, ex art. 2033 c.c., essendo già intervenuto l'annullamento in sede giurisdizionale della cartella di pagamento e lo sgravio integrale della stessa somma da parte dell'ente impositore. 

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, resistendo in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso per difetto della propria legittimazione passiva.Essa sosteneva, in buona sostanza che, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n.112/1999, competente ad effettuare il rimborso delle somme versate indebitamente, già sgravate dalla stessa, ottemperando al disposto di cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992, è l'Agenzia della Riscossione. L'Agenzia della Riscossione, in base alla normativa di riferimento, anticipa la somma dovuta a titolo di rimborso di quanto pagato indebitamente dal contribuente e la somma sarà, poi, restituita dall'Ente creditore. L'Agenzia delle Entrate, praticamente, sostenendo tale tesi ammetteva, sia pure implicitamente, di essere tenuta alla restituzione della somma medesima. Infatti, la norma invocata di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 112/1999, che attiene soltanto alle modalità specifiche con cui dovrebbe avvenire il rimborso, non incide minimamente sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate medesima, che resta obbligata alla restituzione delle somme indebitamente pagate, tanto da dover essere dalla stessa restituite, in base alla normativa in questione, all'Agenzia della Riscossione che le ha solo anticipate. Sulla base di tali argomentazioni la Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto infondata la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva della parte resistente, condannando l'Agenzia alla restituzione della somma indebitamente ricevuta, oltre agli interessi legali maturati dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

 

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