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Con ordinanza dello scorso 3 giugno 2020, la II sezione civile del Tribunale di Bari, chiamata a trattare una controversia riguardante una opposizione a decreto ingiuntivo, ha specificato che la sospensione dei termini processuali disposto dal decreto Cura Italia non riguardasse anche il deposito di atti endoprocessuali quali le memorie istruttorie di cui all'art. 183, VI comma del c.p.c., posto che "l'interpretazione letterale dell'art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020 sembra stridere con lo spirito e la ratio del provvedimento legislativo urgente, atteso che con precipuo riguardo ai termini endoprocessuali, non si ravvisano le medesime esigenze che giustificano la sospensione delle udienze e degli atti processuali introduttivi, comprese le impugnazioni, perché trattasi di attività che il difensore può svolgere in via telematica e senza necessità di recarsi presso l'ufficio giudiziario; non appare esservi, dunque, alcun pericolo per la salute dei difensori né si moltiplicano le occasioni di contatto sociale e dunque le possibilità di contagio".
Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale prende avvio con l'instaurazione, dinnanzi al Tribunale di Bari, di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; svoltasi la prima udienza di comparizione, il giudice assegnava i termini alle parti per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma del c.p.c.; la scadenza delle varie memorie coincideva proprio nel periodo pieno del lockdown, allorquando – in applicazione delle misure governative assunte per arginare e contrastare il diffondersi del virus garantendo al contempo l'efficienza dell'azione giudiziaria – con il succedersi di diversi decreti leggi era disposto il rinvio d'ufficio delle udienze dal giorno 11 marzo al 11 maggio e la sospensione, per lo stesso periodo temporale, di tutti i termini stabiliti per il compimento delle attività processuali.
In relazione alla prima udienza da tenersi immediatamente dopo il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, VI comma del c.p.c., il giudice, in ossequio alle misure previste per il secondo periodo della disciplina emergenziale, fissava udienza secondo le modalità stabilite dall'art. 83, comma 7 lett. h) del decreto Cura Italia, ai sensi del quale qualora non sia prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori dei litiganti, l'udienza alla presenza fisica delle parti e dei loro difensori può essere sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; la scelta per siffatta misura di celebrazione dell'udienza veniva comunicata alle parti.
La parte convenuta, nelle note di trattazione scritta depositata in data 20 maggio 2020, evidenziava come – a quella data – erano da ritenersi ancora in corso i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c, posto che, a causa dell'avvento dell'emergenza sanitaria da Covid 19, con il decreto legge n. 11/2020, si era disposta la sospensione dei termini processuali sino all'11 maggio.
A sostegno della propria tesi, il convenuto rilevava come la sospensione dell'attività giudiziaria dovesse operare per tutti gli atti defensionali e, quindi, per tutti i termini processuali e endoprocessuali, così come chiarito nel comma 2 dell'art. 83 del decreto Cura Italia, ove si specifica che si intendono sospesi i termini per l'adozione di provvedimenti giudiziari, per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, per tutti i termini procedurali.
Alla luce di tanto, il difensore, del tutto legittimamente, riteneva che il termine per il deposito delle memorie di trattazione scritta fosse sospeso dal 9 marzo e fino all'11 maggio, riprendendo a decorrere solo a partire dal 12 maggio; ne derivava che la pendenza del termine per lo svolgimento delle difese all'interno della c.d. appendice di trattazione scritta fosse incompatibile con lo svolgimento dell'udienza successiva che presuppone l'avvenuto deposito delle predette memorie.
Il Tribunale non condivide la posizione della parte convenuta, ritenendo che il termine per il deposito delle memorie di trattazione scritta non sia più pendente per effetto del suo inutile decorso all'interno del periodo di emergenza sanitaria.
Il giudicante premette che l'interpretazione letterale dell'art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020 porta ad includere tra i termini sospesi anche quelli riferiti agli atti endoprocedimentali; tale interpretazione, tuttavia, sembra stridere con lo spirito e la ratio del provvedimento legislativo urgente, atteso che con precipuo riguardo ai termini endoprocessuali, non si ravvisano le medesime esigenze che giustificano la sospensione delle udienze e degli atti processuali introduttivi, comprese le impugnazioni, perché trattasi di attività che il difensore può svolgere in via telematica e senza necessità di recarsi presso l'ufficio giudiziario; non appare esservi, dunque, alcun pericolo per la salute dei difensori né si moltiplicano le occasioni di contatto sociale e dunque le possibilità di contagio.
Secondo il giudicante, quindi, una corretta interpretazione teleologica – coerente con la ratio legis intenta a contrastare il contagio – porterebbe ad escludere dalla sospensione tutti quegli atti in relazione ai quali è previsto il deposito telematico obbligatorio, in quanto, se si può depositare telematicamente, a distanza, senza necessità di recarsi presso l'ufficio giudiziario, non vi è pericolo sanitario per il difensore né per il personale dell'ufficio e quindi non si vedono ragioni che giustifichino l'impedimento al compimento dell'atto.
Decisione alquanto discutibile, posto che il pericolo per la salute dell'avvocato, nel momento di massimo picco dell'epidemia, non si correva solo nelle cancellerie ma anche negli studi professionali o nei contatti con il cliente, necessari per la redazione delle memorie istruttorie; siffatti pericoli, quindi, non potevano essere evitati neppure attraverso un deposito telematico.
In conclusione, il Tribunale di Bari rinvia la causa a inizio gennaio 2021, invitando le parti a prendere posizione circa la questione, di particolare novità, che - risultando controversa – necessita del contraddittorio tra le parti.
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Nel 2010 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari; nel 2012 ho conseguito sia il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Ateneo Barese che il Diploma di Master di II livello in "European Security and geopolitics, judiciary" presso la Lubelska Szkola Wyzsza W Rykach in Polonia.
Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.