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Coronavirus: ipotesi rinvio assemblee soci approvazione bilancio 2019

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 E' chiaro a tutti che l'Italia è chiamata, in tale momento di difficoltà, non solo a modificare usi e abitudini quotidiane ma anche, e soprattutto, a modificare la metodica di approccio agli adempimenti di tipo fiscale e amministrativo che le aziende di solito sono consone affrontare in questo periodo dell'anno.

Nel decreto legge di quest'oggi sui provvedimenti economici per affrontare la crisi causata dal blocco delle attività per il contagio da Coronavirus, dovrebbe essere inserita una norma che dispone che le assemblee dei soci possano essere spostate di circa di 180-210 giorni, dato che in base al Dpcm è vietato tenere assembramenti di persone.

Tutte le assemblee delle società sono così destinate a slittare.

Il decreto dovrebbe prevedere inoltre la possibilità di tenere le assemblee a distanza, in più sedi e con collegamenti telematici, anche se lo statuto della singola società non lo prevede.

Ai sensi del comma 1 n. 22-quater dell'art. 2427 c.c.,la Nota integrativa deve includere le informazioni riguardanti "la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio". 
A tal proposito, il principio contabile OIC 29 evidenzia come si debbano considerare fatti di rilievo quelli che sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate; nell'illustrazione del fatto intervenuto si debba fornire la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile; il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto sia rappresentato in genere dalla data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori.

 Il primo aspetto da verificare è come inquadrare tale situazione nei fatti intervenuti successivamente alla data di chiusura del bilancio. L'OIC 29 identifica le seguenti tipologie di eventi successivi:

- fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio in quanto evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio;

- fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio in quanto indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio ma che, tuttavia, se rilevanti, devono essere illustrati nella Nota integrativa;

- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

L'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, emersa in Italia verso la fine del mese di febbraio 2020, trattandosi di un evento "eccezionale" non prevedibile entro il 31 dicembre 2019, è da considerarsi un fatto successivo che non comporta una variazione nei valori di bilancio, essendo assimilabile ad una catastrofe naturale, che però richiede opportuna informativa.

La portata dell'evento è tale, peraltro, da poter richiedere l'integrazione dell'informativa in Nota integrativa in quei casi in cui il progetto di bilancio fosse stato approvato prima del concretizzarsi dell'epidemia.

Opportuno spazio dovrà essere dedicato alla descrizione degli impatti sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società, coordinandola con le analisi fornite nella Relazione sulla gestione. In particolare, nella sezione "Prevedibile evoluzione della gestione", che solitamente chiude tale allegato al bilancio, è bene commentare l'andamento dei dati dei primi mesi del 2020, che può coprire anche un ampio lasso di tempo nei casi di applicabilità del rinvio dei termini di approvazione del bilancio a 180 giorni o di un auspicabile intervento normativo che riconosca uno slittamento dei termini.

L'emergenza sanitaria potrebbe comportare, si auspica in alcuni rari casi, un rischio relativo al presupposto della continuità aziendale e gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa.

In tali circostanze, come precisato nell'OIC 29, § 59, se viene valutato che il presupposto della continuità aziendale non risulti essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario predisporre adeguata informativa nella Nota integrativa, dove si descrivano le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.

 

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