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Con la sentenza n. 2069 dello scorso 28 maggio, la II sezione del Tar Campania, sezione distaccata di Napoli, ha confermato la legittimità di un ordine di demolizione di alcuni immobili realizzati con difformità tali da comportare una radicale e netta modificazione dello stato dei luoghi e di quanto indicato nel titolo edilizio, escludendo che il decorso del tempo dalla loro illecita realizzazione potesse aver sanato la fattispecie.
Si è difatti precisato che "i privati, non possono reclamare alcuna posizione giuridica acquisita per effetto del decorso del tempo: anche qualora sia intercorso un rilevante intervalloditempofrailmomentodellarealizzazionedell'abusoel'adozionedell'ordine di demolizione non può ritenersi sussistente uno stato di legittimo affidamento in capo al privato, pertanto l'Amministrazione non è tenuta ad uno specifico onere di motivazione, in quanto non può ammettersi l 'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può legittimare".
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'emanazione di un ordine di demolizione di alcuni immobili costituenti un fabbricato di tre piani sito in un comune campano.
Il Comune, con l'ordinanza di demolizione, ordinava altresì il ripristino di tutti gli abusi edilizi riscontrati in occasione del sopralluogo effettuato dai vigili, allorquando si era riscontrato come il numero delle opere, le dimensioni dei manufatti e le alterazioni complessivamente realizzate erano tali da comportare una radicale e netta modificazione dello stato dei luoghi e palesare, nella loro interezza, significative difformità rispetto a quanto indicato nel titolo edilizio.
Ricorrendo al Tar, la difesa dei proprietari censurava la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90, perché l'ordinanza impugnata non era stata preceduta dall'avviso di avvio del procedimento, nonché violazione del giusto procedimento e dell'art. 3 della legge 241/1990 per difetto di adeguata motivazione del provvedimento avversato.
A tal fine, si eccepiva come l'Amministrazione non avesse tenuto in adeguata considerazione la circostanza che i lavori erano stati ultimati da tempo, sicché era sorta in capo ai ricorrenti il legittimo affidamento circa la stabilità delle opere realizzate.
Il Tar non condivide le difese mosse dai ricorrenti.
In punto di diritto il Collegio Amministrativo premette che l'Amministrazione non aveva alcun obbligo di "avvisare" i privati interessati, in considerazione del fatto che l'atto di demolizione è di natura "vincolata" perché volto a reprimere abusi edilizi realizzati in difformità del permesso a costruire; inoltre, proprio sulla scorta di tale carattere rigidamente vincolato del provvedimento, non si richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l'interesse pubblico e l'interesse privato al mantenimento in loco dell'immobile..
In relazione al tempo trascorso e all'operare del legittimo affidamento, il Tar ricorda come i privati, non possono reclamare alcuna posizione giuridica acquisita per effetto del decorso del tempo.
Difatti, per giurisprudenza consolidata, anche qualora sia intercorso un rilevante intervalloditempofrailmomentodellarealizzazionedell'abusoel'adozionedell'ordine di demolizione non può ritenersi sussistente uno stato di legittimo affidamento in capo al privato, pertanto l'Amministrazione non è tenuta ad uno specifico onere di motivazione, in quanto non può ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può legittimare.
Con specifico riferimento alla controversia portata alla propria attenzione, la sentenza in commento rileva, pertanto, come il ricorrente non può reclamare alcuna posizione giuridica acquisita per effetto del decorso del tempo, vieppiù in ragione del fatto che il tempo trascorso era da considerarsi, nel caso di specie, assai modesto.
Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti alla refusione a favore del comune resistente delle spese e competenze di giudizio.
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