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Gratuito patrocinio: nessun compenso per il legale che abbia assistito la parte solo nella fase di mediazione

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Con l'ordinanza n. 18123 dello scorso 31 agosto, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un legale volto ad ottenere la liquidazione del compenso maturato per aver assistito un cliente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in sede di mediazione obbligatoria, cui non era seguita alcuna lite giudiziaria per l'intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo.

La Cassazione ha, di contro, ritenuta corretta la decisione del giudice di appello che – in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui esclude la liquidazione dell'attività professionale svolta in ambito mediatorio – aveva preso atto della scelta, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti, di trovare un accordo stragiudiziale e non intentare una lite.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso ad esso spettante per l'assistenza prestata in sede di mediazione obbligatoria a un proprio cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Espletata negativamente la procedura di mediazione, la lite non veniva instaurata perché le parti giungevano ad un accordo stragiudiziale. 

 La domanda del legale, volta ad ottenere la liquidazione del compenso professionale secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, veniva rigettata sia in primo che in secondo grado: il Giudice delegato a occuparsi dell'impugnazione aveva difatti rilevato come la legge non consentisse la liquidazione dell'attività professionale svolta in ambito mediatorio e come non concorresse sospetto d'illegittimità costituzionale della norma.

Ricorrendo in Cassazione, il legale eccepiva violazione e falsa applicazione degli articoli 74 e 75 del D.P.R. n. 115 del 2002, in combinato disposto con il d.lgs. n. 28 del 2010, nonché con gli articoli 3, 24 e 111, comma 7, della Costituzione.

A tal fine il ricorrente si doleva per aver la Corte d'appello escluso che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato potesse conseguire il diritto alla liquidazione del compenso per la procedura di mediazione obbligatoria.

Eccepiva, quindi, come la disciplina italiana, nell'escludere il diritto al compenso per la fase di mediazione obbligatoria, non solo si poneva in contrasto con la disciplina Europea, posto che attività professionale imposta dall'ordinamento processuale sarebbe rimasta priva di remunerazione, ma configurava persino una situazione di sospetta illegittimità costituzionale, ledendo ingiustificatamente il diritto di difesa, vieppiù in quei casi in cui l'espletamento della fase di mediazione è obbligatoria ai fini della successiva instaurazione del procedimento civile.

 La Cassazione non condivide le doglianze sollevate del ricorrente.

La Corte premette come la sentenza impugnata ha fatto pedissequa applicazione dell'art. 74 del D.P.R. n. 115 del 2002, laddove limita l'operatività del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento sia penale che civile, così presupponendo l'intervenuto avvio della lite giudiziale: detto limite – attinente ad una sfera afferente con la gestione del pubblico denaro, riservata al Legislatore e presidiata da precisi dettami costituzionali – non può quindi esser superato dal Giudice con attività d'interpretazione.

Ciò non implica, tuttavia, che le norme contestate siano affette da illegittimità costituzionale, posto che il Legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all'attività nell'ambito del processo e, non anche, per l'attività stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini rilevano come la prospettata questione di illegittimità costituzionale è anche priva di rilevanza, in quanto la lite giudiziaria non intervenne poiché le parti raggiunsero volontariamente un accordo stragiudiziale; diversamente, se nessun accordo si fosse raggiunto, l'esperimento negativo del procedimento di mediazione avrebbe portato alla proposizione di una lite e il legale avrebbe ricevuto il compenso maturato.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

 

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