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Demolizione di un immobile abusivo: legittima la notifica al solo proprietario e non anche al trasgressore

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Con la sentenza n. 12049 dello scorso 11 novembre, il Tar Lazio, seconda sezione stralcio, ha confermato la legittimità di un ordine di demolizione di un immobile abusivo notificato solo proprietario dell'immobile e non anche al responsabile dell'abuso, precisando che "la demolizione di un immobile abusivo con l'obiettivo di ripristinare la legalità violata, non è una sanzione rivolta solo contro il responsabile dell'abuso, ma può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario dell'immobile anche se non responsabile dello stesso, atteso che in tale veste si trova in una relazione giuridica qualificata con l'immobile oggetto di abuso edilizio".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Roma ingiungeva al proprietario di un appezzamento di terreno, con sovrastanti manufatti destinati ad attività commerciale, la demolizione, ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, dell'ampliamento della tettoia preesistente.

A seguito dell'inottemperanza all'ingiunzione demolitoria, il Comune – preso atto del conseguente effetto acquisitivo al patrimonio comunale – disponeva l'immissione dell'Amministrazione nel possesso dei manufatti abusivi.

Più nel dettaglio, l'Amministrazione comunale contestava la realizzazione degli interventi effettuati negli anni, allorquando, con l'ampliamento della tettoia, se ne era costruita una di rilevanti dimensioni, con la tamponatura dei lati con pareti in muratura e la realizzazione di un vero e proprio capannone. 

 Gli interventi, realizzati su un'area soggetta a vincolo paesaggistico dal vecchio proprietario del terreno, al fine di creare uno spazio destinato al deposito e ricovero di mezzi e materiali per l'edilizia, non erano stati preceduti dal rilascio di un permesso per costruire.

Ricorrendo al Tar al fine di avversare sia l'ingiunzione di demolizione che l'immissione in possesso dei manufatti abusivi, il proprietario del terreno rilevava come, in origine, l'anzidetto terreno apparteneva ad altro proprietario che aveva realizzato le opere in contestazione.

Conseguentemente, il ricorrente eccepiva come i provvedimenti impugnati erano illegittimi per essere stati notificati solo a lui e non anche al soggetto che, all'epoca degli abusi, aveva la materiale e concreta disponibilità del bene e aveva materialmente ha realizzato le opere in contestazione; in ultima istanza eccepiva come – avendo locato a terzi l'immobilenon aveva avuto la concreta possibilità di intervenire per demolire i manufatti abusivi.

Il Tar non condivide la posizione del ricorrente.

Il Collegio ricorda che ai sensi dell'art. 31, comma 2, del T.U. Edilizia, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso per costruire, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

La norma, con formulazione cristallina, individua distinti profili di responsabilità sia nei confronti dell'attuale proprietario che nei riguardi del responsabile della demolizione: il Collegio evidenzia che, trattandosi di posizioni concorrenti, rispetto alla configurazione della responsabilità ripristinatoria del proprietario dei manufatti, è indifferente che il medesimo non sia l'autore delle opere, o che comunque l'intimazione non sia stata rivolta (anche) nei confronti del responsabile dell'abuso.

 Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la demolizione di un immobile abusivo con l'obiettivo di ripristinare la legalità violata, non è una sanzione rivolta solo contro il responsabile dell'abuso, ma può essere legittimamente irrogatanei confrontidel proprietario dell'immobileanchesenon responsabile dello stesso, atteso che in tale veste si trova in una relazione giuridica qualificata con l'immobile oggetto di abuso edilizio.

Inoltre, in relazione alla sanzione conseguente all'omessa demolizione, il Tar ricorda come il proprietario dell'opera abusiva, per sottrarsi alle conseguenze dell'ordine di demolizione rimasto inottemperato, deve dimostrare non soltanto la propria estraneità alla commissione degli abusi e la messa in pratica di tutte le misure offerte dall'ordinamento per impedire gli abusi stessi, ma anche di aver intrapreso tutte le iniziative idonee a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa, se del caso attivandosi nei confronti di colui che abbia la disponibilità del bene per costringerlo ad eseguire la demolizione.

Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento rileva come sia indifferente che l'ordine di demolizione sia stato notificato solo al proprietario dei manufatti e non anche all'autore delle opere. Analogamente il Tar rileva come sia indifferente che i manufatti siano stati locati ad un soggetto terzo, in quanto resta ferma la responsabilità del proprietario ai fini acquisitivi, non avendo il ricorrente offerto alcuna prova di essersi attivato nei confronti del conduttore al fine di addivenire alla demolizione delle opere.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso.

 

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