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Notifica atto tributario tramite consegna ad un familiare del destinatario

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Con sentenza n.2446/12 dell'11/06/2018 la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia ha affermato che la notifica dell'atto tributario mediante consegna al familiare del destinatario presso la propria abitazione o il proprio ufficio è valida. Nel caso di cui ci occupiamo oggetto della controversia è stata l'intimazione di pagamento e la cartella notificata a seguito di iscrizione a ruolo, effettuata dal Comune di Palermo, della Tarsu dovuta dal 2001 al 2005. Nell'originario ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo il contribuente aveva eccepito i seguenti motivi: 1) l'illegittimità dell'intimazione ad adempiere perché non preceduta dalla notifica della cartella di pagamento e la violazione del procedimento di riscossione previsto dagli artt.25 e 50 del D.P.R.n.602/1973; 2) la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la Tarsu, ai sensi dell'art.2948 c.c., comma 1, n.4; 3) la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative erogate, stante il decorso del termine di cinque anni previsto dall'art.20, comma 3, del D.Lgs.n.472/1997. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che: "- la cartella di pagamento sottostante all'impugnata intimazione di pagamento è stata correttamente notificata dall'agente della riscossione, a mezzo ufficiale giudiziario, a mani proprie della moglie del contribuente, conformemente al disposto di cui all'art.139, commi 1 e 2, c.p.c.; - risultando correttamente notificato l'atto prodromico, il ricorso è inammissibile, poiché, non essendo state sollevate doglianze proprie dell'impugnata intimazione di pagamento, conformemente al disposto di cui all'art.19, comma 3, del D.Lgs. n.546/l992, risulta proposto fuori termine". Con l'appello alla Commissione Tributaria Regionale il contribuente ha insistito nella richiesta di annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, riproponendo le eccezioni formulate in primo grado.

La Commissione adita ha osservato, anzitutto, che: "- nell'originario ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale il contribuente ha assunto che la cartella di pagamento richiamata, quale atto prodromico, nell'impugnata intimazione di pagamento, non gli è mai stata notificata; - nelle controdeduzioni prodotte nel corso del giudizio di primo grado dall'agente della riscossione è stata richiamata la relazione di notifica di tale cartella di pagamento, che è stata poi depositata contestualmente alle stesse controdeduzioni". Ma, ai sensi dell'art.24, c.2, del D.Lgs.n.546/1992, il contribuente per eccepire l'irregolarità o la nullità della notifica della cartella di pagamento in contestazione, avrebbe dovuto integrare i motivi dell'originario ricorso mediante atto notificato alla controparte entro 60 giorni dal deposito. L'appellante non aveva assolto tale adempimento, limitandosi a depositare soltanto una mera memoria illustrativa, che non risulta notificata all'agente della riscossione. La Commissione Tributaria Regionale, pertanto,ha rilevato "l'inesistenza di un motivo, ritualmente proposto nel corso del giudizio di primo grado, afferente alla irregolarità o alla nullità della notifica della cartella di pagamento prodromica all'impugnata intimazione di pagamento" Quindi ha ritenuto inammissibile il primo motivo, per violazione dell'art.57, c.2, del D.Lgs.n.546/1992,  poiché riguarda un'eccezione non contenuta nell'originario ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e, pertanto, "nuova". La Commissione ha ritenuto precisare che, comunque, l'eccezione relativa alla notifica della cartella di pagamento è infondata nel merito perché, a norma dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 602/72 , non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario, quando la notificazione avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda.

Il contribuente aveva invocato l'art. 60 del D.P.R n. 600/73, ai sensi del quale, se il consegnatario non è il destinario dell'atto impositivo, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo da notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. Tale normativa, però, si applica soltanto nei casi in cui, non essendo possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c, l'ufficiale giudiziario deposita la copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, secondo le modalità stabilite dall'art. 140 c.p.c. Qualora, invece, la notificazione di una cartella di pagamento avvenga secondo le modalità stabilite dall'art. 139 c.p.c. e cioè ricercando il destinatario nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio e consegnando copia dell'atto, se lo stesso destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, a una persona di famiglia o addetta alla casa, ovvero all'ufficio si applica l'art.26, comma 3, del D.P.R n.602/ 1973, il quale non prevede né la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario, né, tanto meno, l'invio al destinatario della c.d. raccomandata informativaLa notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita, pertanto, da presunzione di ricezione, se avvenuta presso l'abitazione dello stesso destinatario (Cass. n. 8989/2015). Nel caso in esame, dalla relazione di notifica prodotta in giudizio dall'agente della riscossione, risultava che la cartella di pagamento è stata notificata al contribuente il 20/07/2007, mediante consegna alla moglie, nello stesso indirizzo in cui il medesimo ha poi regolarmente ricevuto la notifica della successiva intimazione di pagamento. Alla luce di tale attestazione, che fa piena prova, ai sensi dell'art.2700 c.c., nessun dubbio poteva sussistere sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento, che, non essendo stata impugnata dal contribuente entro il termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art.21 del D.Lgs.n.546/1992, è divenuta definitiva, con conseguente incontestabilità dei crediti ivi riportati. Con ciò è stata confermata la sentenza impugnata con condanna alle spese dell'appellante. 

 

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