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Coronavirus, mediazione: potrà essere telematica

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Con la legge del 24 aprile 2020, n. 27 si è provveduto alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), il cui articolo 83 prevedeva le misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.

Tra le novità più significative apportate al citato articolo 83, si segnalano le disposizioni che disciplinano i prossimi incontri di mediazione, che potranno avvenire in via telematica: la citata legge, infatti, ha disposto la sostituzione dell'originario comma 20 dell'art. 83 (che disponeva la sospensione, dal 9 marzo 2020 al 16 aprile 2020, dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita, nonché in tutti gli procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, con la correlativa sospensione dei

termini di durata massima dei medesimi procedimenti) e l'aggiunta del comma 20 bis, interamente dedicato alla cosiddetta mediazione telematica.

L'introduzione dell'istituto mira a potenziare il ricorso alla mediazione che, in questo periodo storico emergenziale, può giocare un ruolo fondamentale, sia per gestire il contenzioso ed evitare blocchi alla giustizia, sia come misura di contenimento dell'epidemia. 

Ferma restando la possibilità di considerare sospesi i termini di durata massima dei procedimenti di mediazione sino alla data del 31 luglio 2020 (scadenza così modificata a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, il cui art. 3 – recante le Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 – prevede, alla lettera i), che ovunque ricorrano nell'articolo 83 del d.l. 18/20, le parole «30 giugno 2020» siano sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»), il neo introdotto comma 20 bis consente lo svolgimento dell'attività di mediazione in modalità telematica, sino al 31 luglio 2020 e con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento; anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza.

Ne deriva che mentre sino al 31 luglio gli incontri di mediazione dovranno tenersi usufruendo di una piattaforma telematica rispetto alla quale il Ministro abbia indicato le caratteristiche in una sorta di regolamento tecnico, dopo il 31 luglio si potrà ricorrere a sistemi di videoconferenza che garantiscano il rispetto delle norme sulla privacy e la riservatezza delle comunicazioni. 

Un aspetto molto importante regolato dal sopracitato articolo 20 bis concerne la certificazione delle firme in mediazione: ai sensi del d.lgs. 28/2010, infatti, il mediatore deve "autenticare" le sottoscrizioni delle parti poste nel verbale di avvenuta (o non avvenuta) conciliazione; se, tuttavia, le parti non saranno personalmente presenti agli incontri e non potranno, quindi, sottoscrivere i relativi verbali dinnanzi al mediatore, come potrebbe costui autenticarne le sottoscrizioni?

Il legislatore emergenziale ha risposto al dilemma prevedendo che, in caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Ne deriva che non sarà onere del mediatore "certificare l'autografia" delle sottoscrizioni (neppure quelle apposte in via digitale) a distanza, in quanto la novella legislativa – piuttosto che prevedere che sia il mediatore a procedere ad un'autentica a distanza – affida all'avvocato la possibilità, con l'apposizione della propria firma digitale, di dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione.

Infine, ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica dovrà essere sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale. 

 

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