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Contributi alla Cassa Forense, SC: “Legittimo il divieto di rimborso”

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Con la sentenza n. 19255 dello scorso 17 luglio, la sezione lavoro della Corte di Cassazione – rigettando la domanda di un legale volta ad ottenere, ai sensi dell'ormai abrogato art. 21 della legge n. 576 del 1980, la ripetizione dei contributi indebitamente versati negli anni durante i quali non aveva prodotto redditi professionali – ha sancito la legittimità, quale principio generale dell'intero sistema previdenziale, del divieto di rimborso dei contributi posto che "in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati nell'esercizio della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, nel rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti, senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'emissione di alcune cartelle esattoriali di pagamento con cui la Cassa Forense chiedeva ad un legale il pagamento dei contributi previdenziali per il periodo 2001 -2006, anno in cui si cancellava dalla Cassa.

Il legale proponeva tempestivamente domanda, ex art. 21 della legge n. 576 del 1980, per ottenere la ripetizione dei contributi indebitamente versati per il periodo 2004 2006, allorquando non aveva prodotto redditi professionali; il giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi annullava le cartelle. 

 La Corte d'appello di Lecce – accogliendo solo in parte l'impugnazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – dichiarava l'obbligo per l'avvocato di versare unicamente i contributi relativi all'anno 2001: in particolare, accertata la mancanza di continuità dell'esercizio della professione nel periodo 2004-2006, i giudici procedevano a compensazione tra i contributi oggetto di ripetizione da parte dell'appellata e quanto ancora dalla medesima dovuto alla Cassa Forense per gli anni 2002 e 2003.

Avverso tale sentenza la Cassa Forense ricorreva in Cassazione, deducendoviolazione o falsa applicazione dell'art. 21 della legge n. 576/1980, nonché degli articoli 2 e 3 del d.lgs. 509/1994, evidenziando come era stata erroneamente ritenuta ancora applicabile la disciplina che consentiva la richiesta di restituzione dei contributi, così ignorando completamente il nuovo quadro normativo che, invece, prevede la non restituibilità dei contributi.

La Cassazione condivide le doglianze della Cassa.

In punto di diritto, la Corte rileva che l'art. 21 della legge n. 576 del 1980, prevedeva in origine la possibilità di ottenere la restituzione del contributo soggettivo, di cui all'art. 10 della legge n. 576 del 1980, in caso di cancellazione dell'iscritto dalla Cassa senza diritto a prestazione pensionistica; l'art. 21 citato, tuttavia, è stato abrogato a decorrere dall'1.12.2004 per effetto dell'art. 4 del Regolamento generale della cassa forense; la disciplina transitoria ha poi previsto la decadenza dal diritto alla restituzione in assenza di specifica domanda entro il termine del 30.11.2004.

Alla luce di siffatto quadro normativo di riferimento, è del tutto corretta la pretesa di Cassa Forense di negare la ripetizione dei contributi, vieppiù alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di trattamento previdenziale, è legittimo l'art. 4 del Regolamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense che, prevedendo il divieto di rimborso dei contributi, ha abrogato l'art. 21 della legge n. 576 del 1980. Tale delegificazione trova, infatti, legittimità e fondamento nell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 laddove, nella sua originaria formulazione, attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di adottare atti idonei ad incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata.

Gli Ermellini specificano, quindi, come gli enti previdenziali privatizzati nell'esercizio della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica.

In conclusione la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, anche per le spese. 

 

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