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Riscatto anni di laurea: novità e agevolazioni

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Riscatto anni di laurea: è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi universitari: utilizzando questo strumento, l'interessato versa personalmente i contributi previdenziali, così da accelerare l'accesso alla pensione.

Pertanto, a fronte del pagamento di un dato importo, l'istituto permette di aumentare gli anni validi ai fini dell'anzianità contributiva, sia per il conseguimento del diritto alla pensione, che per il calcolo della pensione medesima.

Requisiti: il riscatto di laurea è valido se l'interessato ha conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo equiparato) e sempre che i periodi per i quali si chiede il riscatto non siano già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto (anche presso altri regimi previdenziali).

I lavoratori interessati sono i lavoratori dipendenti (privato e pubblico), gli autonomi e coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps.

La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero.

Periodi riscattabili: si possono riscattare: i diplomi universitari (i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni), i diplomi di laurea (i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni), i diplomi di specializzazione biennali conseguiti successivamente alla laurea, le lauree triennali e quelle specialistiche, i dottorati di ricerca.

Il riscatto può riguardare l'intero o i singoli periodi.

E' possibile riscattare due o più corsi di laurea; il periodo di studio universitario compiuto all'estero è riscattabile qualora il titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto da università italiane o, comunque, abbia valore legale in Italia.

Non sono riscattabili i periodi di iscrizione fuori corso, quelli già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto (anche presso altri regimi previdenziali). 

 Calcolo: per i corsi di studi antecedenti al 31 gennaio 1995 si applica il metodo della riserva matematica (per il calcolo si tiene conto di fattori quali l'età, il periodo da riscattare, il sesso e l'importo delle ultime retribuzioni), per quelli successivi si applica all'ultima retribuzione imponibile una aliquota IVS 33%.

Per chi invece è inoccupato, non essendoci una ultima retribuzione imponibile, l'aliquota IVS del 33% si applica sul reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps Artigiani e Commercianti.

Ne deriva che il riscatto della laurea è più conveniente se la richiesta viene fatta prima che la retribuzione raggiunga importi elevati; ancora più vantaggiosa è la richiesta inviata da inoccupati che non hanno iniziato l'attività lavorativa e non risultino iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.


Riscatto agevolato: è stato introdotto nel recentissimo decreto che introduce la quota 100 e prevede, per tutti gli under 45 (quindi per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996 e sono interamente nel regime contributivo) iscritti ad una gestione Inps, la possibilità di riscattare i propri anni di laurea, ottenendo uno sconto del 30% e detraendo il costo al 50%.

Restano vigenti i requisiti soggettivi e oggettivi analizzati in relazione al riscatto ordinario, con la precisazione che è possibile riscattare fino a un periodo massimo di 5 anni a fronte di un contributo annuale pari a circa 5.241 euro per ciascun anno di studio.

Cambia la regola per il calcolo e, indipendentemente dal reddito del lavoratore, l'aliquota IVS verrà applicata sul reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps Artigiani e Commercianti (con, appunto, un onere annuo di 5.241,30€); ne deriva che aderendo a questa forma di riscatto agevolato si può solamente aumentare le settimane contributive ai fini di anticipare l'accesso alla pensione, mentre il riscatto non ha alcuna conseguenza sull'importo dell'assegno previdenziale.

È prevista la possibilità per l'interessato di rateizzare l'onere dovuto fino a 120 rate mensili.

Questa forma di agevolazione non è prevista per gli autonomi iscritti a Casse private, come avvocati e commercialisti, per i quali valgono regole peculiari.


Avvocati: possono avvalersene gli avvocati e i praticanti abilitati iscritti alla Cassa; il riscatto può essere altresì esercitato da chi è stato cancellato dalla Cassa, ma conservi diritto alla pensione di vecchiaia, dai titolari di pensione di inabilità e infine dai superstiti che possano, col riscatto, conseguire il diritto alla pensione indiretta. In ogni caso, devono essere stati regolarmente assolti gli adempimenti nei confronti dell'ente.

Possono essere riscattati gli anni del periodo di corso di laurea in giurisprudenza, due anni per il periodo di servizio militare obbligatorio o di servizio civile sostitutivo, l'intero periodo di servizio militare prestato in guerra, tre anni per il periodo di praticantato, anche se svolto all'estero purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica.

Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni interi, a discrezione dell'interessato; l'anno riscattato non deve, neppure parzialmente, essere coincidente con anni di iscrizione alla Cassa Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria.

 Gli anni riscattati, pur non anticipando la decorrenza di iscrizione alla Cassa e non corrispondendo a anni di esercizio della professione, sono equiparati agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'ente.

Per esercitare il riscatto, è necessario deve versare alla Cassa una somma tale da assicurare la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato: in pratica, la somma dovrà coprire il più elevato onere finanziario che l'ente dovrà sostenere per il pagamento della maggior quota di pensione conseguibile dall'interessato a seguito del riscatto ed, in ogni caso, non potrà essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari alla misura intera dei contributi minimi (soggettivo di base obbligatorio e integrativo) previsti per l'anno di presentazione della domanda.

Il pagamento dell'onere dovuto può essere eseguito in unica soluzione, entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione di ammissione, o tramite rateizzazione in 10 anni.

Dal punto di vista fiscale, l'importo versato a titolo di riscatto è integralmente deducibile e può essere scomputato dalla base imponibile dell'anno in cui avviene il versamento, sia che esso venga effettuato in unica soluzione, che in forma rateale.


Commercialisti: possono avvalersene gli iscritti non pensionati della Cassa; il riscatto può essere altresì esercitato dai titolari di pensione di invalidità e dai loro superstiti se l'iscritto non ha già effettuato il riscatto.

Possono essere riscattati gli anni del periodo di corso di laurea in discipline valide ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista, due anni per il periodo di servizio militare obbligatorio o di servizio civile sostitutivo, l'intero periodo di servizio militare prestato in guerra, tre anni per il periodo di praticantato.

L'anno riscattato deve essere pari almeno a 6 mesi e non deve essere coperto da contribuzione presso altri enti previdenziale; per lo stesso periodo non deve essere stato già richiesto ed ottenuto il riscatto o l'accredito presso altri enti previdenziali.

Per esercitare il riscatto, è necessario deve versare alla Cassa una somma determinata secondo il metodo di calcolo contributivo; le somme versate confluiscono nel conto individuale con effetto dall' anno del versamento e contribuiscono alla formazione del montante individuale.

Per gli iscritti al 31 dicembre 2003 è data la facoltà di richiedere, in sede di presentazione della domanda, che l'onere del riscatto sia determinato secondo il metodo di calcolo retributivo, costituito dalla riserva matematica definita sulla base delle tabelle previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

Il pagamento dell'onere dovuto può essere eseguito – nel caso si opti per il metodo contributivo – in un'unica soluzione, in un numero massimo di rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione, in un numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

Qualora si opti per il metodo di calcolo retributivo, il pagamento dell'onere dovuto può essere eseguito in un'unica soluzione, in un numero massimo di rate mensili non superiori alla metà delle mensilità che si riscattano con l'applicazione di interessi per la rateizzazione, in un numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

 

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