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Congedo straordinario per assistenza ai disabili, SC: “Non è possibile allontanarsi per andare in ferie, pena il licenziamento”

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Con la pronuncia n. 19580 dello scorso 19 luglio, la Cassazione, sezione lavoro, pronunciandosi sulla legittimità di un licenziamento intimato ad un dirigente per esser andato in ferie durante il periodo di congedo straordinario , ha precisato che "l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Competerà al giudice del rinvio verificare in concreto se il lavoratore abbia usufruito del beneficio volontariamente richiesto con modalità abusive, difformi da quelle postulate dalla natura e dalla finalità per cui il congedo straordinario è consentito, valutando altresì se l'allontanamento dal disabile al fine di soggiornare a centinaia di chilometri di distanza, abbia comunque preservato le finalità primarie e prevalenti dell'intervento assistenziale".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dal licenziamento che una società intimava nei confronti di un proprio dirigente che, dopo aver richiesto ed ottenuto un congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. n. 151/2001 per assistere il padre disabile, si allontanava per qualche giorno dalla residenza paterna per partecipare a dei raduni in bicicletta che si tenevano a parecchi chilometri di distanza dal luogo di residenza del padre.

Il datore di lavoro qualificava tale comportamento in violazione degli artt.1 e 11 del CCNL applicato (dirigenti terziario) e segnatamente, in violazione dei generali obblighi di diligenza e fedeltà dei lavoratori ex artt. 2104 e 2105 1175 e 1375 c.c..

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riteneva privo di giusta causa il licenziamento intimato: in particolare, la Corte di merito rilevava come, ai fini del congedo straordinario, non fosse richiesta una assistenza personale, continuativa ed ininterrotta per tutta la giornata e per tutti i giorni del congedo in favore del familiare disabile, sicché la partecipazione alle gite in bicicletta non comportava il tradimento del fine sotteso al congedo. 

L'azienda, ricorrendo in Cassazione, denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 42, commi 5 e 5 bis del d.lgs. n. 151/2001 per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'assistenza in funzione della quale è concesso il congedo straordinario non debba essere "personale" e "continuativa".

Secondo il datore di lavoro, infatti, utilizzare detto congedo per andare in ferie, rappresenterebbe un abuso, ai danni del datore di lavoro e della collettività; si sosteneva, quindi, che se il lavoratore voleva andare in vacanza durante il periodo di congedo, ben avrebbe potuto chiederlo e fruirlo in maniera frazionata.

La Cassazione condivide le censure formulate.

Gli Ermellini premettono che l'istituto del congedo straordinario, circoscritto a ipotesi tassative e contraddistinto da presupposti rigorosi, spetta solo per l'assistenza a persona in condizioni di disabilità grave, debitamente accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992; oltre alla convivenza, è richiesto un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione in favore del disabile, con una quotidiana condivisione dei bisogni ed una costante relazione di affetto e di cura.

A tal fine, è ammessa la verifica delle modalità dell'esercizio di tale diritto, ai fini della qualificazione del comportamento del lavoratore nell'ambito sia del rapporto negoziale che del rapporto assistenziale: infatti, il lavoratore che non assista il disabile – oltre ad assumere una condotta lesiva della buona fede del datore di lavoro, che si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente – percepisce indebitamente l'indennità, con correlativo depauperamento dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico. 

Ne deriva che, in coerenza con la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile: ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'Ente assicurativo.

Pertanto, sebbene non sia impedito a chi offre assistenza di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, è indispensabile che "risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile": in mancanza, costituisce giusta causa di licenziamento l'utilizzo del congedo per attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, violando la finalità per la quale il beneficio è concesso.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte evidenzia come competerà al giudice del rinvio verificare in concreto se il lavoratore abbia usufruito del beneficio volontariamente richiesto con modalità abusive, difformi da quelle postulate dalla natura e dalla finalità per cui il congedo straordinario è consentito, valutando altresì se l'allontanamento dal disabile al fine di soggiornare a centinaia di chilometri di distanza, abbia comunque preservato le finalità primarie e prevalenti dell'intervento assistenziale.

In conclusione, il ricorso viene accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. 

 

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