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Permessi legge 104: a chi spettano e come fruirne senza abusare

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Inquadramento normativo

L. 104/1992 art. 33 - D.lgs. 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)

Beneficiari

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti (ne restano esclusi gli autonomi, i parasubordinati, i lavoratori agricoli, i lavoratori a domicilio e quelli addetti a lavori domestici e familiari) rientranti, alternativamente, in una delle seguenti categorie:

- disabili in situazione di gravità;

- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;

- coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità (il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).

Focus

I permessi possono essere richiesti indipendentemente dal requisito della convivenza con il disabile: il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere un familiare in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l'obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito al proprio datore di lavoro. 

 Cosa spetta

A tutte le categorie interessate spettano tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore (in caso di frazionamento, il limite massimo mensile di ore usufruibili va calcolato utilizzando il seguente algoritmo: (orario normale di lavoro settimanale / numero di giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili), indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.

In alternativa ai tre giorni di permesso mensili:

-i lavoratori disabili in situazione di gravità possono usufruire di permessi orari giornalieri (2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore), indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;

-i genitori di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono scegliere tra i permessi orari retribuiti di cui sopra o tra il prolungamento del congedo parentale, con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione (il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito, sino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino; i giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni);

-i genitori di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita possono chiedere il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto.

Cumulo dei permessi

Il lavoratore può cumulare più permessi per assistere più persone disabili, ma solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado (in questo ultimo caso sempre se uno dei genitori o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).

 Come richiederli

Anche in assenza di una specifica norma sul preavviso, qualora i permessi siano richiesti tempestivamente al datore di lavoro, questi non può legittimamente rifiutarli; il concetto di tempestività dev'essere concretamente determinato avendo riguardo sia per le necessità del lavoratore sia per le necessità tecnico-amministrative del datore di lavoro.

Controlli

I permessi richiesti dal lavoratore per accudire un disabile possono essere soggetti a verifiche da parte del datore di lavoro, essendo quest'ultimo legittimato ad assoldare degli investigatori privati per controllare il comportamento serbato dal richiedente.

Se i controlli evidenziano un abuso, il lavoratore può anche essere licenziato (sanzione intimata, ad esempio, ad una lavoratrice che, beneficiando della legge 104 per assistere la madre, si era allontanata dall'abitazione di quest'ultima per recarsi con la propria famiglia in una nota località turistica; analoga sanzione è stata inflitta a chi, tramite la fruizione dei permessi, si è recato in discoteca o a coltivare il proprio terreno agricolo).

Non sono mancati casi (cfr. Cass. n. 213/2016, 9749/2016) in cui si è parlato di reato commesso ai danni dello stato e dell'azienda, per l'indebita percezione del trattamento economico ai danni dell'INPS: la Cassazione sottolinea il particolare disvalore sociale di tale condotta che finisce con il porre a carico della collettività dei costi per soddisfare esigenze personali.

Un temperamento proviene da un'altra pronuncia della Cassazione (n. 213/2016), nella quale i giudici di legittimità hanno chiarito che la necessità, sancita dalla legge, che il lavoratore che benefici dei permessi assista il famigliare handicappato con continuità e in via esclusiva "va interpretata cum grano salis e non implica un'assistenza continuativa di 24 ore, ma un'assistenza che sia prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore".

 

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