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La Legge sulla continuità affettiva e sue implicazioni

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L’amore alla fine dell’amore. Parliamo di “mediazione familiare”.

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Assegno divorzile e nuove prospettive.

Domande di restituzione somme di denaro nei giudizi di separazione e divorzio: sono o no ammissibili?

Unioni civili e convivenze: cenni su alcune questioni ancora irrisolte.

Nuova relazione e nascita di un figlio dopo la separazione: ex moglie perde o no diritto ad assegno di mantenimento?

La rimozione dello “status” di figlio naturale, antecedente giuridico rispetto al riconoscimento di altra paternità

La mediazione familiare ed il reato di maltrattamenti in famiglia.

Sezioni Unite ridimensionano sentenza "Grilli": assegno divorzio va commisurato al contributo dato al nucleo familiare

Sezioni Unite

Il diritto di abitazione nella casa familiare: fino a quando permane? Quale tutela per l’ex coniuge o convivente di fatto?

Il diritto di visita dei nonni: orientamenti e pronunce.

Separazione: nessun assegno di mantenimento nel caso di nuova stabile convivenza

Mantenimento di moglie e figli: quali conseguenze in relazione al diritto di credito maturato dalla ex moglie se avviene il decesso dell’onerato durante il giudizio?

Separazione, inammissibile reclamo in appello per ordinanza che modifica quella presidenziale

Assegno divorzile svincolato dal tenore di vita pregresso

Il punto sull'affidamento esclusivo dei figli

 La disgregazione del nucleo familiare, i cambiamenti sociali degli ultimi anni hanno portato il legislatore ad intervenire attuando una serie di riforme che,hanno avuto l'obiettivo di modificare l'originario schema disegnato dalla L. 19/05/1975, n. 151 così da adeguarsi ai mutamenti sociali e di costume che nel tempo si sono verificati.

La l. 4 febbraio 2006, n. 54, ha espresso un favor legis per l'affidamento condiviso ed un disfavore per l'affidamento esclusivo, surclassato ad ipotesi residuali. Difatti il "modello" dell'affidamento condiviso per la sua natura e le sue caratteristiche appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti.

Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, quindi, privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare al fine di assicurarne il migliore sviluppo della personalità e ciò indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.

Ma come è possibile comprendere la capacità del genitore di crescere ed educare il minore?

Ci si basa su elementi riguardanti le modalità con cui ciascuno ha in passato svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all'esistenza di un rapporto assiduo ma, anche basato sulle consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al figlio (Cass., 11 febbraio 1988, n.1466; Cass., 22 giugno 1999, n. 6312). 

Scuola, quando un compagno fa male a un altro. SC: "Miur tenuto a risarcire se..."

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