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CNF. Chiarimenti in tema di sospensione disciplinare

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 Fonte: www.consiglionazionaleforense.it/

Inquadramento normativo: art. 22 Codice deontologico forense

In più occasioni il Consiglio Nazionale Forense ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sanzione della sospensione disciplinare che ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett c del cdf comporta la temporanea esclusione e precisamente, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

In tema di sospensione la casistica è molto varia. Esaminiamo alcune ipotesi.

Irrogazione di più sospensioni disciplinari

Sono stati posti al Consiglio diversi quesiti riguardo al caso in cui divengano esecutive una o più sospensioni disciplinari a carico di iscritto al quale sia già stata irrogata altra sospensione disciplinare in corso di esecuzione, ossia:

  • le sanzioni disciplinari in corso di esecuzione devono considerarsi comunque in esecuzione dalla data determinata dal CDD con la notifica all'incolpato?
  • Oppure le sanzioni disciplinari devono eseguirsi al termine della prima, cui andrebbero a sommarsi;
  • In questo secondo caso, a chi compete determinare l'ordine delle varie esecuzioni?

In merito a questa casistica il Consiglio Nazionale Forense ha rilevato che qualora le sanzioni in esecuzione siano tutte definitive e siano state irrogate per diverse condotte e in diversi procedimenti,a ciascuna delle sanzioni deve essere data piena e completa esecuzione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 62 della legge n. 247/12 e dell'articolo 35 del Regolamento CNF, n. 2/2014. 

 Pertanto, a tutte le sospensioni dovrà essere data esecuzione singolarmente e successivamente, sicché ciascuna sospensione andrà in esecuzione alla scadenza della sospensione precedentemente eseguita, con la precisazione che, in assenza di una specifica disposizione in materia, per l'esecuzione potrà seguirsi l'ordine cronologico.

Quanto alla competenza, il Consiglio ha ribadito la competenza del COA in tema di esecuzione delle sanzioni definitive (CNF, parere n. 14 del 13 marzo 2025).

Concomitanza di sospensione disciplinare e sospensione amministrativa

Che succede nel caso in cui l'avvocato sospeso in via disciplinare sia colpito da sospensione amministrativa? Al riguardo sono sorti i seguenti dubbi:

  • l'efficacia delle due sospensioni è contemporanea?
  • Oppure una delle due sospensioni deve essere eseguita a preferenza dell'altra, con conseguente sospensione degli effetti della stessa?

Il Consiglio Nazionale Forense ha risolto questi dubbi affermando che il presupposto per l'esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l'iscritto eserciti la professione, per cui:

  • fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non può essere messa in esecuzione (CNF, parere n. 30/2024);
  • viceversa, la sospensione amministrativa non può essere messa in esecuzione fino a quando perduri la sospensione disciplinare: con la conseguenza che solo una volta scontato il periodo di sospensione disciplinare potrà essere applicata la sospensione amministrativa fino al permanere dei presupposti della medesima (CNF, parere n. 46 del 9 ottobre 2024).

 Annotazione della sospensione dell'iscritto

È stato chiesto al Consiglio se la durata temporale dell'annotazione della sospensione dell'iscritto possa permanere anche una volta decorso il periodo di sospensione pur potendo sussistere, in astratto, un "interesse del pubblico" a conoscere la storia professionale dell'iscritto.

Al riguardo il Consiglio ha affermato che l'annotazione della sospensione nell'elenco pubblico degli avvocati sospesi non può protrarsi oltre il periodo di durata della sospensione medesima.

Ciò in quanto la ratio dell'annotazione della sospensione per il periodo della sospensione medesima consiste

  • nel portare a conoscenza della collettività il fatto che l'iscritto non può in quel periodo svolgere attività professionale (CNF, parere n. 86/2016);
  • nella tutela dell'amministrazione della giustizia e dell'affidamento della collettività nel corretto esercizio della professione forense, funzionale all'effettiva attuazione del diritto inviolabile alla difesa, costituzionalmente garantito.

Da ciò discende che, una volta decorso il periodo di sospensione, si riespande l'ordinario ambito di tutela della riservatezza e dei dati personali dell'iscritto la cui pubblicità non deve mai eccedere la proporzionalità rispetto allo scopo per il quale i dati sono utilizzati (CNF, parere n. 27 del 12 maggio 2025).

 

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