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Ammonizione avvocato senza crediti formativi.

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 Il regolamento per la formazione professionale continua degli avvocati e dei patrocinatori legali, prevede all'art. 6 comma 2 e 3 che il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare.

La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Il dovere di aggiornamento professionale ha un ruolo fondamentale e il CNF ha approvato un regolamento secondo il quale nell'arco del triennio formativo attraverso corsi obbligatori, master, pubblicazioni su riviste giuridiche specializzate, corsi di aggiornamento o altri eventi ancora indicati dal CNF o dal Consiglio dell'Ordine, avvocati e patrocinatori legali devono ottenere crediti formativi per non incorrere in sanzioni disciplinari.

 Di recente è intervenuto il CNF, con la sentenza n. 197/2022 relativamente al ricorso presentato da un avvocato che non aveva conseguito nell'arco del triennio formativo i crediti relativi all'obbligo di aggiornamento professionale e che era stato pertanto sanzionato.

Tale obbligo,  viene sancito dall'art. 15 del codice deontologico forense, a garanzia dell'utente, il quale può così ritenere validamente formato l'avvocato scelto. 

A tal riguardo, nel caso in questione, il legale non aveva conseguito alcun credito formativo e il Consiglio distrettuale di Disciplina applicava nei suoi riguardi la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense. 

L'avvocato, reagiva con ricorso innanzi al CNF denunciando l'illegittimità della sanzione applicata.


Secondo il legale, il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva confuso l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione professionale, omettendo di considerare la sua effettiva conoscenza del diritto e ritenendo la sanzione della sospensione, eccessiva e sproporzionata.

In effetti il CNF con la sentenza 197/2022 accoglie il ricorso, ma, solo con riferimento a quest'ultima doglianza e ritenendo di fatto eccessiva la sanzione della sospensione, sostituendola con quella della censura. Relativamente però alla questione dell'illegittimità della sanzione, il CNF ribadendo che l'articolo 14 del codice deontologico forense, presupposto dell'obbligo di accertamento professionale previsto dal successivo articolo 15, ha la finalità di garantire la parte assistita che l'avvocato che lo assiste ha la necessaria preparazione professionale acquisita appunto con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento professionale, rilevando che, nel caso specifico l'avvocato non aveva nemmeno contestato la mancata acquisizione dei crediti ma, semplicemente richiamato la propria asserita competenza, il ricorso non poteva essere accolto, anche in considerazione dell'ampia discrezionalità del Consiglio Distrettuale di Disciplina nell'assunzione delle prove necessarie per la valutazione dei casi.

 

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