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Fonte: www.consiglionazionaleforense.it/
Inquadramento normativo: art. 13 comma 8 L. n. 247/12
Con parere n.21 del 12 maggio 2025 il Consiglio nazionale forense ha chiarito alcuni dubbi in merito all'interpretazione dell'art. 13, comma 8 L. n. 247/12che pone in capo alle parti l'obbligo solidale di pagamento "dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà" per il caso in cui "una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma".
Ratio della norma
Tale norma, da considerarsi di stretta interpretazione in quanto deroga al principio per cui il contratto professionale vincola solo i contraenti (Cassazione, 16856/2015), è posta a garanzia degli avvocati al fine di tutelarli dall'eventualità che le parti transigano la controversia al di fuori del giudizio in corso e quindi mira a evitare che le parti processuali possano sottrarsi al pagamento, transigendo la lite e impedendo la liquidazione giudiziale delle spese (cfr. Cassazione, ordinanza del 9 febbraio 2021, n. 3052 in relazione all'analoga norma contenuta nel previgente art. 68 della legge forense).
Quesiti posti al Consiglio Nazionale Forense
Riguardo al comma 8 art. 13 della Legge professionale, sono stati posti dei quesiti al Consiglio Nazionale forense. Vediamo quali.
I) Un primo dubbio riguarda l'applicabilità della solidarietà nei confronti di "tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà" anche all'avvocato che, pur costituito in giudizio, abbia rinunciato all'incarico prima della definizione transattiva della controversia e sia, però, ancora creditore delle proprie competenze.
Al riguardo il Consiglio ha affermato che dalla lettura del comma 8 si evince chiaramente che, ai fini dell'applicabilità della norma occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:
II) Un altro dubbio è stato sollevato in merito alla possibilità che "la solidarietà professionale operi in favore del procuratore rinunciatario che non abbia sottoscritto né l'accordo transattivo né la rinuncia al vincolo di solidarietà, anche nel caso in cui i giudizi pendenti patrocinati dal procuratore rinunciatario del mandato vengano successivamente dichiarati estinti con pronuncia giudiziale di compensazione delle spese di lite." In relazione a tale ipotesi, il Consiglio ha affermato che la disposizione in esame opera unicamente nel caso di controversie risolte in via bonaria, ossia mediante accordo preso in qualsiasi forma, ma in tale fattispecie non rientra la pronuncia di compensazione delle spese di lite (parere n.21 del 12 maggio 2025).
Come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la possibilità per il difensore di invocare la speciale solidarietà prevista dalla legge professionale richiede la sussistenza di un giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista e che proprio per effetto dell'accordo transattivo al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sugli oneri del processo (Cass. 7652/2017; 18334/2004, Cass. 21209/2015). Al riguardo giova ricordare anche quanto affermato dalla Corte costituzionale secondo la quale "l'aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere tutela anche nel caso che le parti tronchino la lite, tanto più che la transazione deve normalmente coprire tutta l'area della controversia e, perciò, sorto che sia il giudizio, comprendere anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai patroni delle parti" (Corte Cost. 132 del 1974) (n.d.r.).
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.