Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

CNF. Chiarimenti sulla solidarietà professionale ex art.13 comma 8 L. n. 247/12

tingey-injury-law-firm-L4YGuSg0fxs-unsplash

 Fonte: www.consiglionazionaleforense.it/

Inquadramento normativo: art. 13 comma 8 L. n. 247/12

Con parere n.21 del 12 maggio 2025 il Consiglio nazionale forense ha chiarito alcuni dubbi in merito all'interpretazione dell'art. 13, comma 8 L. n. 247/12che pone in capo alle parti l'obbligo solidale di pagamento "dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà" per il caso in cui "una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma".

Ratio della norma

Tale norma, da considerarsi di stretta interpretazione in quanto deroga al principio per cui il contratto professionale vincola solo i contraenti (Cassazione, 16856/2015), è posta a garanzia degli avvocati al fine di tutelarli dall'eventualità che le parti transigano la controversia al di fuori del giudizio in corso e quindi mira a evitare che le parti processuali possano sottrarsi al pagamento, transigendo la lite e impedendo la liquidazione giudiziale delle spese (cfr. Cassazione, ordinanza del 9 febbraio 2021, n. 3052 in relazione all'analoga norma contenuta nel previgente art. 68 della legge forense).

Quesiti posti al Consiglio Nazionale Forense

Riguardo al comma 8 art. 13 della Legge professionale, sono stati posti dei quesiti al Consiglio Nazionale forense. Vediamo quali.

 I) Un primo dubbio riguarda l'applicabilità della solidarietà nei confronti di "tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà" anche all'avvocato che, pur costituito in giudizio, abbia rinunciato all'incarico prima della definizione transattiva della controversia e sia, però, ancora creditore delle proprie competenze.

Al riguardo il Consiglio ha affermato che dalla lettura del comma 8 si evince chiaramente che, ai fini dell'applicabilità della norma occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • che la controversia sia stata risolta in via bonaria;
  • che l'avvocato costituito abbia svolto attività professionale negli ultimi tre anni, sia ancora creditore e non abbia rinunciato al beneficio della solidarietà. Ferme restando tutte le altre condizioni previste dalla medesima norma, il Consiglio non ritiene ostativa la circostanza che l'avvocato abbia svolto attività solo in una parte del procedimento giudiziale o arbitrale poi risolto in via bonaria, ad esempio perché successivamente rinunciatario (CNF parere n.21 del 12 maggio 2025). Pertanto, si deve ritenere che la responsabilità solidale sia prevista anche a favore dell'avvocato che abbia assistito la parte nel processo o in una parte di esso anche se non abbia partecipato alle trattative e alla conclusione dell'accordo transattivo (n.d.r.).

    II) Un altro dubbio è stato sollevato in merito alla possibilità che "la solidarietà professionale operi in favore del procuratore rinunciatario che non abbia sottoscritto né l'accordo transattivo né la rinuncia al vincolo di solidarietà, anche nel caso in cui i giudizi pendenti patrocinati dal procuratore rinunciatario del mandato vengano successivamente dichiarati estinti con pronuncia giudiziale di compensazione delle spese di lite." In relazione a tale ipotesi, il Consiglio ha affermato che la disposizione in esame opera unicamente nel caso di controversie risolte in via bonaria, ossia mediante accordo preso in qualsiasi forma, ma in tale fattispecie non rientra la pronuncia di compensazione delle spese di lite (parere n.21 del 12 maggio 2025).

    Come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la possibilità per il difensore di invocare la speciale solidarietà prevista dalla legge professionale richiede la sussistenza di un giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista e che proprio per effetto dell'accordo transattivo al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sugli oneri del processo (Cass. 7652/2017; 18334/2004, Cass. 21209/2015). Al riguardo giova ricordare anche quanto affermato dalla Corte costituzionale secondo la quale "l'aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere tutela anche nel caso che le parti tronchino la lite, tanto più che la transazione deve normalmente coprire tutta l'area della controversia e, perciò, sorto che sia il giudizio, comprendere anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai patroni delle parti" (Corte Cost. 132 del 1974) (n.d.r.).

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Il bando di Cassa Forense per l'assegnazione di co...
Locazione di posti auto scoperti

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito