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Vizi di costruzione dell’edificio condominiale: dei danni conseguenti risponde per il direttore dei lavori la compagnia assicuratrice dei rischi professionali?

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Riferimenti normativi: Artt.1362 – 1366-1667-1669-1892 c.c.

Focus: Dei vizi e dei difetti di costruzione di uno stabile condominiale rispondono solidalmente il costruttore ed il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, che ha sottoscritto una polizza assicurativa multirischi, può essere manlevato dalla compagnia di assicurazione dal risarcimento danni nei confronti del condominio? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Appello di Milano con la sentenza n.2763/2022 pubblicata il 25/08/2022.

Il caso: Nella fattispecie un condomìnio, a seguito di indagine effettuata da un tecnico di fiducia, scopriva gravi vizi e difetti costruttivi dello stabile condominiale, vizi da ricondurre all'ingegnere/direttore dei lavori al quale la società costruttrice, ormai cessata da anni, aveva conferito l'incarico di direttore dei lavori e di redattore del progetto di variante. Pertanto, il professionista è stato citato in giudizio dal condominio che ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni, ex art. 1669 c.c., conseguenti ai vizi e difetti costruttivi delle parti comuni specificati in citazione, ed il conseguente pagamento in proprio favore della somma di euro 170.000,00. Il professionista convenuto si è costituito in giudizio contestando la domanda attorea ed eccependo sia la carenza di legittimazione attiva del condominio, in quanto acquirente del costruttore ma non committente dell'opera, sia la decadenza e prescrizione dell'azione di risarcimento ex art. 1669 c.c. In particolare, ha sostenuto che le situazioni lamentate non potevano rientrare nell'ambito dei gravi difetti ex art. 1669 c.c., e di non aver, in ogni caso, alcuna responsabilità in ordine agli stessi. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea e la chiamata in causa della compagnia assicurativa, con la quale aveva stipulato la polizza di responsabilità professionale, per essere garantito da quest'ultima nel caso di accoglimento dell'avversa domanda. La compagnia assicurativa, chiamata in causa, si è costituita eccependo l'insussistenza dell'obbligo di pagare l'indennizzo assicurativo, ai sensi dell'articolo 1892, terzo comma, cod. civ., e chiedendo il rigetto della domanda di manleva proposta dal convenuto. Nel corso del processo è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio con la quale sono stati accertati sussistenti i difetti dello stabile, consistenti in distacchi del manto pittorico dai frontalini e dagli angoli dei balconi, dell'intonaco sottostante a causa di fenomeni infiltrativi, nonché l'ammaloramento del manto pittorico sulla facciata, dovuto a sgocciolamenti dai davanzali, a infiltrazioni delle solette dei balconi ed al non omogeneo trattamento superficiale della facciata stessa. Tali vizi e difetti di cui era affetto il fabbricato, come chiarito dal C.T.U., erano riconducibili anche all'operato del direttore dei lavori. 

Questi, infatti, non aveva effettuato, o lo aveva effettuato in modo inefficace, il controllo dell'esecuzione dei lavori di finitura esterna e di impermeabilizzazione, in relazione alle buone regole dell'arte e anche all'accettazione dei materiali. Ciò in violazione dell'obbligazione gravante sul direttore dei lavori che è quella "di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica" (Cass.sent.n.8700 del 3 maggio 2016). Il Tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. proposta dal convenuto, ed ha rigettato la domanda avanzata dal condomìnio. Quest'ultimo, di conseguenza, ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello per la riforma integrale della decisione. L'ingegnere/direttore dei lavori, costituitosi in appello, ha eccepito il difetto di procura alle liti da parte dell'appellante condominio, in quanto la procura da questo utilizzata già in calce all'atto di citazione di primo grado era stata conferita dall'amministratore del condominio senza previa delibera/ratifica dell'assemblea condominiale. Nel merito, l'ingegnere ha contestato la fondatezza degli assunti avversari, ribadendo l'eccezione la nullità della relazione di C.T.U., eccezione già sollevata in primo grado e dallo stesso successivamente richiamata nella comparsa di costituzione e risposta in grado di appello. In particolare è stata eccepita la genericità della motivazione di tale consulenza in quanto il C.T.U. si sarebbe limitato a confermare "la sussistenza di alcuni dei vizi esposti nelle tre consulenze di parte attrice, senza fornire la descrizione dei vizi e difetti, delle loro cause e dell'iter logico giuridico in base al quale è pervenuto a tale affermazione". Infine, ha chiesto, in caso di accoglimento dell'appello, di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice. La compagnia assicuratrice si è costituita contestando la fondatezza dell'appello e l'operatività della polizza assicurativa invocata dall'ingegnere. A tale riguardo la compagnia assicuratrice ha sostenuto che le problematiche riscontrate dal C.T.U. (segnatamente i "distacchi del manto pittorico…e del sottostante intonaco" dei balconi e "ammaloramento superficiale del manto pittorico" della facciata) non erano riconducibili ad alcuna ipotesi di rischio garantito. Infatti l'operatività del contratto stipulato era prevista per i casi di "rovina totale delle opere" e di "rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera", dovendosi intendere per parti dell'opera di lunga durata solo quelle strutturali "oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge, ovvero quelle destinate per propria natura resistere a sollecitazioni statiche, trasmettendo i carichi della costruzione alle opere di fondazione quindi al terreno e a tutte le seguenti parti dell'opera che la completano come elementi fissi: solai, rampe di scale, vani ascensore, solette a sbalzo, volte solette di copertura". La Corte adita, in via preliminare, ha ritenuto superata l'eccezione di decadenza accolta dal primo Giudice. Il giudice d'appello, poi, a differenza della decisione di primo grado, ha ritenuto il condominio non carente di legittimazione attiva all'azione avanzata per i vizi dell'edificio, pur non essendo committente dell'opera. La Corte, infine, non ha ritenuto condivisibile l'eccezione di genericità, avanzata dal direttore dei lavori, della motivazione della relazione del C.T.U. perché questi ha provveduto, tramite documentazione fotografica, a descrivere i vizi ritenuti esistenti. 

In merito alle eccezioni proposte dalla compagnia assicuratrice, la Corte d'Appello ha ritenuto che la copertura assicurativa includa anche i danni alle opere verificatisi nel caso di specie. In tal senso ha fatto riferimento a due norme che reggono l'interpretazione soggettiva e oggettiva del contratto e cioè quella dell'art. 1362 c.c. e quella dell'art. 1366 c.c. La prima disposizione impone di indagare la comune intenzione delle parti. A fronte della conclusione di un contratto di assicurazione "multirischi" per l'attività professionale di un "ingegnere progettista e direttore dei lavori" , l'intento del professionista era quello di assicurarsi contro tutti i rischi tipici del suo lavoro e dunque non solo per vizi correlati alla staticità delle opere realizzate, ma anche per tutti quelli di cui un direttore dei lavori possa essere chiamato a rispondere in forza della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c. Sarebbe dunque contrario a buona fede e, pertanto, in violazione del disposto dell'art. 1366 c.c. circoscrivere l'ambito della copertura assicurativa alle sole patologie espressamente elencate nelle condizioni generali di contratto anziché estenderlo a tutte le problematiche che ordinariamente vengono ricondotte alla fattispecie dell'art. 1669 c.c. D'altronde, anche tale norma codicistica presenta la stessa terminologia che figura nelle clausole della polizza sottoscritta dal direttore dei lavori ("rovina", "gravi difetti", cose destinate per loro natura a "lunga durata"), ma tali nozioni sono intese in modo più ampio, così da ricomprendere tutte le "alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura", per cui "rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini" (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 24230 del 4 ottobre 2018).Le previsioni contrattuali della polizza "multirischi" stipulata dal direttore dei lavori devono dunque essere valutate con lo stesso metro di giudizio ispiratore dei criteri ermeneutici impiegati per la norma dell'art. 1669 c.c. e dunque devono considerarsi inclusive della tipologia di vizi di cui nella causa in essere. Pertanto, la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato e dichiarato la responsabilità ex art. 1669 c.c. del direttore dei lavori per i vizi riscontrati nell'immobile e conseguentemente ha condannato quest'ultimo a pagare al Condominio, a titolo risarcitorio, la somma di € 166.951,09. I giudici, però, hanno riconosciuto che il direttore dei lavori ha diritto ad essere manlevato dalla propria assicurazione ed hanno condannato, perciò, nel caso di specie, la compagnia assicuratrice a tenere indenne il direttore dei lavori della somma da corrispondere al Condominio, nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia contrattuale, oltre che a rifondere allo stesso le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

 

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