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Scuola. Effetti dell'ammissione all'esame di Stato disposta con provvedimento cautelare

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Con sentenza n.6460/2022, il Consiglio di Stato ha affermato che all'ammissione con riserva all'esame di Stato disposta in sede giurisdizionale con provvedimento cautelare, devono essere attribuiti lo stesso significato e gli stessi effetti che presenta un'ammissione all'esame deliberata dal Consiglio di classe, compreso il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi.

(fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Tar.

I fatti di causa

La vicenda trae origine dal ricorso con il quale uno studente ha impugnato il giudizio di non ammissione all'esame di Stato al termine dell'anno scolastico.

Nel corso del processo, lo studente è stato ammesso con riserva da decreto presidenziale del TAR a partecipare all'esame, ma all'esito del suddetto esame ha riportato un punteggio di 55/100, insufficiente al superamento dell'anno scolastico, non essendogli stati riconosciuti i crediti scolastici e formativi previsti dalla legge; crediti che gli avrebbero consentito di raggiungere la sufficienza e superare l'esame, quali i quattro crediti minimi che gli sarebbero spettati quali crediti scolastici, più il credito formativo rappresentato dall'esperienza estera, valevole punti 1 (punti uno).

Conseguentemente lo studente ha gravato con motivi aggiunti il relativo esito, ma il Tar ha rigettato sia il ricorso che i motivi aggiunti.

Lo studente, pertanto, ha appellato la sentenza del Tar deducendo difetto di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dei crediti scolastici di cui all'art.11 del D.p.r. n.323 del 1998 e all'art.6 del D.p.r. n.122 del 2009 e del credito formativo di cui all'art.12 del citato D.p.r. 323. 

La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha rilevato che, sebbene a norma del comma 3 del citato articolo 11, il credito scolastico non spetta all'alunno che non consegue la promozione all'anno successivo, con il decreto presidenziale emesso inaudita altera parte e la successiva ordinanza cautelare di accoglimento resa inter partes dal giudice di primo grado, lo studente è stato ammesso con riserva a sostenere l'esame. L'ordinanza cautelare ha anche precisato che nel punteggio da assegnare allo studente avrebbero dovuto essere computate tutte le voci che concorrono a formare il voto di maturità, compresa quella dei "crediti scolastici" e "formativi", che però all'appellante non sono stati riconosciuti dal Consiglio di classe.

Il Consiglio di Stato ha desunto il diritto dello studente a vedersi attribuiti i crediti scolastici e formativi anche dalla ratio dell'intervento cautelare.

Infatti a parere del Consiglio di Stato, la logica, prima che il diritto, impone di attribuire all'ammissione con riserva disposta in sede giurisdizionale lo stesso significato e gli stessi effetti che presenta un'ammissione all'esame di licenza liceale.

In altri termini, così come a seguito dell'ammissione all'esame scatta l'obbligo per il consiglio di classe di valutare ed attribuire un punteggio per le voci relative ai crediti formativi, lo stesso effetto deve scaturire dalla deliberata ammissione con riserva da parte del Tribunale.

A parere del Collegio il Tribunale ha errato nel non considerare quanto disposto dai provvedimenti cautelari.  

Ciò per due ordini di ragioni:

1)in primo luogo perché in mancanza di considerazione dei provvedimenti cautelari essi risulterebbero stati "inutiliter dati", venendo ad essere irrimediabilmente frustrata la funzione e la logica stessa dell'intervento cautelare;

2)in secondo luogo si avrebbero effetti ingiustificatamente discriminatori rispetto agli altri studenti. A questo proposito il Collegio ha rilevato che è errata la determinazione con cui il Consiglio di classe si è limitato a ribadire la non spettanza del credito scolastico all'appellante sul presupposto che l'allievo non aveva superato lo scrutinio dell'ultimo anno. Ciò in quanto, una volta che, giuridicamente, è stata consentita allo studente la partecipazione all'esame di Stato, egli ha anche il diritto, anche solo figurativamente, che gli vengano valutati i crediti (scolastici e formativi), in suo possesso, anche nella misura minima, al pari di tutti gli altri candidati, ai quali, invece, sono stati attribuiti e riconosciuti punteggi per i crediti ed ai quali l'appellante è stato figurativamente equiparato in forza del provvedimento cautelare presidenziale.

Tra l'altro, i giudici amministrativi, hanno anche sottolineato che il comma 3 dell'art.6 del D.p.r. 122 del 2009 non limita espressamente l'attribuzione del punteggio per credito scolastico ai soli alunni che conseguono l'ammissione, né richiama il comma dello stesso articolo che si riferisce a quest'ultima categoria di discenti.

Pertanto, nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che una volta ammesso all'esame, lo studente avesse diritto a che lo scrutinio di preammissione venisse svolto con gli stessi criteri applicati ai compagni di classe e che, quindi, gli venissero riconosciuti i crediti scolastici e formativi, compresa la valutazione dell'esperienza, in atti documentata, della frequenza di un corso di lingua inglese di 60 ore svolto a Londra, che avrebbero consentito di raggiungere la sufficienza e così di superare l'esame, ma che erroneamente non sono stati riconosciuti né dal Consiglio di classe, né dalla sentenza del Tar.

Sulla base di questi motivi il Consiglio di Stato ha accolto l'appello. 

 

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