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Vaccini, l’indennizzo va chiesto entro tre anni dalla conoscenza del danno

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Con la sentenza n. 27101 dello scorso 25 ottobre, la Cassazione si è pronunciata sul termine di decadenza entro il quale può essere proposta la domanda di indennizzo per il danno derivante da una vaccinazione, precisando che "in caso di danno derivante da vaccino antipolio, la domanda di indennizzo deve essere proposta nel rispetto di un termine triennale di decadenza che decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, in tal senso richiedendosi la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile.".

Una donna citava in giudizio il Ministero della Salute per ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 1 della legge 210/1992, in quanto danneggiata irreversibilmente a seguito di vaccinazione antipoliomielitica, non obbligatoria, alla quale si era sottoposta nel 1961.

Sia il Tribunale di Venezia che la Corte d'appello di Venezia accoglievano la domanda: l'attrice, infatti, aveva raggiunto la consapevolezza della riconducibilità della patologia alla vaccinazione solo nel 2009 e nello stesso anno promuoveva il giudizio; pertanto, la domanda – considerato il termine decadenziale di quattro anni introdotto dal legislatore, con la legge 362 del 1999, per le vaccinazioni non obbligatorie – doveva ritenersi tempestiva.

Avverso tale sentenza ricorreva il Ministero della salute, deducendo l'errore in cui era incorsa la Corte territoriale nell'aver ritenuto tempestiva la domanda proposta per il beneficio richiesto: secondo il Ministero, infatti, il termine di decadenza decorreva dall'entrata in vigore della legge 362/99 e che, pur volendo ancorare la decorrenza del termine alla conoscenza o conoscibilità del nesso causale, la richiedente, seguita fin dall'infanzia, all'esito della diagnosi di paralisi infantile, da uno centro specializzato, ben avrebbe potuto ricevere dal predetto centro segnalazioni ed informazioni in ordine ad eventuali verifiche, come doveroso in base ad una buona pratica medica.

La Cassazione non condivide le censure formulate dall'ente ministeriale. 

La sentenza in commento, infatti, ritiene che la domanda proposta sia tempestiva; si precisa, tuttavia, come erroneamente la Corte di merito, sulla base della legge 362/1999, abbia considerato un termine di decadenza quadriennale, dovendosi, piuttosto, far riferimento al termine triennale di decadenza fissato in via generale dalla delle 210/1992.

A tale conclusione la Corte perviene dopo un'attenta analisi dell'evoluzione, normativa e giurisprudenziale, relativa all'indennizzabilità dei danni derivanti dalle vaccinazioni.

Nel 1990 Corte costituzionale (sentenza n. 307) dichiarava l'illegittimità costituzionale della legge 51/66, relativa all'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica, nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un'equa indennità per il danno derivante, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2043 c.c, da contagio o da altra apprezzabile malattia riconducibile a vaccinazione obbligatoria.

Il legislatore è quindi intervenuto con l'art. 1, comma 1, della legge 210/1992, introducendo nell'ordinamento, in via generale, il diritto ad un indennizzo per chiunque avesse riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica.

Proprio in riferimento alla vaccinazione antipoliomielitica, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 1998, dichiarava costituzionalmente illegittimo, il citato articolo 1, comma 1, della legge 210/1992, nella parte in cui non prevedeva il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, anche per i soggetti che si erano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica quando questa non era obbligatoria, durante il periodo di vigenza della legge 695/1959: siffatta legge – disciplinando la materia prima che entrasse in vigore la legge 51/1966 relativa all'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica – non la imponeva come obbligo giuridico.

Con la legge 362/1999, la tutela indennitaria, inizialmente riconosciuta solo nell'ambito delle vaccinazioni obbligatorie, è stata ampliata ricomprendendovi le vaccinazioni imposte o sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica: così i soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge n. 695/1959 (quando la vaccinazione non era obbligatoria) avrebbero potuto, nel termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge, presentare domanda all'azienda unità sanitaria locale competente per ottenere l'indennizzo. 

Successivamente alla legge del 1999, la Corte Costituzionale è più volte intervenuta per estendere le maglie della tutela indennitaria.

Sotto altro aspetto, si è più volte rilevato come non fosse conforme al canone di ragionevolezza prevedere una tutela indennitaria temporalmente limitata per i soli danneggiati da vaccinazione antipoliomielite non obbligatoria, rispetto alla tutela accordata a tutti gli altri soggetti pur danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate (Cass. 11339/2018)

Valorizzando le esigenze di solidarietà sociale – che richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale derivante dalla sottoposizione ad un trattamento sanitario, anche solo raccomandato – il legislatore ha ampliato la tutela con la legge 119/2017, prevedendo espressamente che la disciplina di cui alla legge n. 210/1992 debba applicarsi a tutte le vaccinazioni, tra cui anche quella antipoliomielite.

Come anticipato, la legge 210/1992 si applicava solo per le vaccinazioni obbligatorie, mentre per quelle non obbligatorie somministrate nell'arco temporale di vigenza della legge del 1959 erano vigenti i limiti temporali introdotti dalla legge 362/1999: con la legge del 2017, per tutte le vaccinazioni antipoliomielite, siano esse state obbligatorie o meno, si applica sempre la legge 210/1992, senza alcun limite temporale.

Gli Ermellini rilevano, quindi, come oggi, anche per i danneggiati da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, la proponibilità della domanda volta ad ottenere l'indennizzo deve ricondursi nell'alveo della norma generale della L. n. 210 e del termine triennale di decadenza ivi previsto; si specifica, inoltre, che il termine triennale decorre dal momento in cui, sulla base della documentazione prescritta nella norma, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, in tal senso richiedendosi la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione.

La Corte rigetta quindi il ricorso e, in considerazione della normativa sopravvenuta sul tema, compensa le spese. 

 

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