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Scuola. I possessori di diploma ITP possono iscriversi nelle graduatorie di II fascia?

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 Con sentenza n.3458/2022 del 28/03/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affrontato la questione dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, affermando che per i possessori del diploma di maturità tecnica di scuola secondaria superiore (ITP) non sussistono i presupposti giuridici previsti dalla legge affinché gli insegnanti in possesso del suddetto diploma abbiano diritto all'iscrizione nelle suddette graduatorie (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Tar.

I fatti di causa

I ricorrenti possiedono il diploma di maturità tecnica di scuola secondaria superiore (ITP). Essi hanno impugnato il decreto del MIUR n.374/2017 nella parte in cui, nell'ambito dell'aggiornamento della II fascia delle graduatorie d'istituto, non consente l'inserimento del suddetto diploma in quanto non costituisce titolo abilitativo all'insegnamento.

La P.A. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare dei ricorrenti consentendo il loro inserimento con riserva nella II fascia delle graduatorie d'istituto per le relative classi di concorso.

Così la questione è giunta al vaglio dei giudici amministrativi.

 La decisione del Tar

In merito alla questione relativa all'inserimento in graduatoria dei docenti ITP, i giudici amministrativi hanno richiamato la costante giurisprudenza che ritiene legittimi i provvedimenti amministrativi che negano il loro inserimento nelle graduatorie che presuppongono il possesso dell'abilitazione quale requisito di accesso. Ciò in quanto il diploma ITP non ha valore abilitante (Consiglio di Stato Sez. VI, n.4503/2018).

Questo orientamento giurisprudenziale ha chiarito che negli istituti tecnici e professionali la figura professionale dell'ITP, istituita dal D.Lgs. n. 1277/1948, svolge la funzione di docente non laureato con competenze tecnico-pratiche e si occupa delle attività svolte nei laboratori.

L'abilitazione all'insegnamento, invece, costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante. Questo ulteriore titolo è stato introdotto dall'art.4, comma 2, L. n.341/1990, il quale prevedeva il diploma di specializzazione che si conseguiva successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis). Al termine di questo percorso di specializzazione era previsto un esame finale per il conseguimento del diploma che abilitava all'insegnamento nelle materie cui si riferivano i relativi diplomi di laurea e costituiva titolo di ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole secondarie.

 Questo sistema è stato successivamente superato

  • dapprima dall'art.64, comma 4-ter, D.L. n. 112/2008, convertito, in L. n.133/2008, che ha sospeso le procedure per l'accesso alle Ssis, abolendo il relativo percorso di abilitazione,
  • poi dall'art. 2, comma 416, della L n. 244/2007 che ha istituito il tirocinio formativo attivo (TFA), anch'esso con valore abilitante, concretamente attivato solo con il successivo D.M. n.249/2010, ma successivamente abolito a partire dal 2017 e sostituito con un nuovo percorso abilitativo, il percorso di formazione, inserimento e tirocinio (FIT), previsto dal D. Lgs. n.59/2017 e dalle norme attuative del D.M. n.616/2017.

Quelle sin qui descritte sono le c.d. procedure ordinarie le quali sono aperte a chiunque sia munito del prescritto titolo di studio, ossia di una laurea, senza che sia richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali (Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3544).

Oltre a queste l'ordinamento prevede i c.d. percorsi abilitanti speciali (PAS), che vengono istituiti di volta in volta con norme specifiche e che sono riservati a coloro che abbiano già prestato servizio per un periodo minimo come docente non di ruolo (cd. precario) presso le scuole statali o paritarie.

Considerato il sistema sin qui delineato, il Collegio ha affermato che non può ritenersi che il diploma ITP abbia valore abilitante, in quanto gli appellanti non hanno seguito uno dei percorsi abilitanti ordinari o speciali. Pertanto non può essere consentita loro l'iscrizione nella seconda fascia, dalla quale discende l'accesso diretto all'insegnamento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 81889/2020, cit.).

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha respinto il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.

 

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