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La chiamata de terzo nel processo civile e l'estensione della domanda attorea

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Inquadramento normativo: Art. 106 c.p.c.; Art. 269 c.p.c.

La chiamata di un terzo in causa: Le parti, qualora ritengono che la causa sia comune a un terzo o pretendono di essere garantite da quest'ultimo, provvedono alla sua chiamata. L'attore provvede mediante citazione; il convenuto, a pena di decadenza, attraverso una dichiarazione nella comparsa di risposta e la contestuale richiesta al giudice istruttore dello spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo. Secondo la giurisprudenza, il convenuto incorre nella decadenza se non provvede al primo adempimento (ossia chiamare il terzo in comparsa) e non se non provvede al secondo (ossia formulare l'istanza di spostamento della prima udienza) (Cass. n. 10578/2013, richiamata da Tribunale Cassino, sentenza 27 giugno 2019).

La fissazione dell'udienza per consentire la costituzione del terzo: «Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto. Nel caso in cui solo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sorge l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza.Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini del'art. 163 bis c.p.c. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice». 

La chiamata del terzo non implica necessariamente l'estensione del contraddittorio: Quando il convenuto intende chiamare un terzo in causa e ne fa richiesta in comparsa, il giudice può anche decidere di non fissare una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel processo chiesta tempestivamente dal convenuto. E ciò ove non ricorra l'ipotesi di litisconsorzio necessario. Il differimento in questione, infatti, rientra nel potere discrezionale del giudice, potendo quest'ultimo decidere per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo negare tale spostamento di udienza (Cass. civ., n. 4309/2010, richiamata da Corte d'Appello Napoli, sentenza 28 marzo 2019). In buona sostanza, «la chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere questo ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione» (Cass., nn. 4568/1997; 4857/1999; 7406/2014; 1112/2015; 9570/2015; 9016/2016, richiamate da Corte d'Appello Napoli, sentenza 28 marzo 2019).

Estensione della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato dal convenuto: Quando il convenuto chiama il terzo ritenendolo «il soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente ad esso senza necessità di una istanza espressa». 

Tale estensione risponde a esigenze di economia processuale ed è finalizzata a individuare il responsabile all'interno di un rapporto che è oggettivamente unico. Solo l'attore può espressamente escludere che la domanda formulata nei confronti del convenuto si estenda nei confronti del terzo chiamato da quest'ultimo (Cass., nn. 8411/2016, 5057/2010, 1522/2006, 15563/2004; 6771/2002; 4740/2003; 135/1998, richiamate da Tribunale Milano, sentenza 27 marzo 2019). Non opererà, invece, l'estensione automatica nei casi di assicurazione per la responsabilità civile, al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria. E ciò in considerazione del fatto che, in tale ipotesi, l'assicuratore è obbligato solo a tener indenne l'assicurato da quanto quest'ultimo debba pagare al soggetto cui ha provocato un danno (Corte appello Salerno, n. 769/2017, richiamata da Tribunale Torino, sentenza 5 giugno 2018). 

Chiamata del terzo e procura alle liti: «La procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. impropria» (Cass., Sez. U., n. 4909/2016, richiamata da Cass. civ., n. 20898/2018).

 

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