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Ricorso in Cassazione proposto dal praticante avvocato, SC: “E’ inammissibile”

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 Con la sentenza n. 22246 dello scorso 14 luglio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – pronunciandosi in tema di diniego di iscrizione all'albo dei praticanti avvocati – hanno dichiarato inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non era iscritta in nessun albo professionale.

Si è difatti statuito che "analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, la possibilità di proporre ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all'albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello ius postulandi indispensabile per stare in giudizio di persona".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione un praticante avvocato, dopo aver svolto i primi due semestri di praticantato forense presso Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bolzano, si iscriveva presso il registro speciale dei praticanti dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere e, successivamente, si trasferiva presso l'Ordine degli avvocati di Foggia, ove prestava giuramento quale praticante avvocato con patrocinio abilitativo.

 Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Foggia, nell'individuare il termine di conclusione della pratica abilitativa, computava la decorrenza del sessennio dopo un anno dalla data di iscrizione al registro speciale dei praticanti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bolzano.

Il praticante avvocato presentava, quindi, istanza al Consiglio territoriale di Foggia, affinché il termine di conclusione della pratica abilitativa forense venisse rivalutato.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Foggia rigettava l'istanza.

Il Consiglio nazionale forense dichiarava inammissibile il ricorso per essere cessata la materia del contendere in ragione della cancellazione del dottore, su sua istanza, dal registro speciale dei praticanti dell'Ordine degli avvocati.

Il praticante avvocato proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e conseguente nullità della decisione impugnata, in quanto fondata su un documento - la delibera di cancellazione dal registro speciale dei praticanti adottata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Foggia - che non era stato oggetto di discussione tra le parti.

La Cassazione ritiene che all'esame dei motivi sia preliminare in ordine logico il rilievo di una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ovvero l'essere stato quest'ultimo proposto personalmente dal praticante avvocato.

 La Corte ricorda che la deroga apportata dall'art. 66, comma 3, del R.D. n. 37 del 1934 alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione anche da parte di soggetto non iscritto allo speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato; conseguentemente, colui il quale tali funzioni non possa esercitare per non essere iscritto nell'albo professionale, non può a maggior ragione sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione.

In applicazione di tale principio, le Sezioni Unite avevano già dichiarato che, analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, la possibilità di proporre ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all'albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello ius postulandi indispensabile per stare in giudizio di persona.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione rileva come il ricorso sia inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente senza il ministero di altro difensore abilitato ad esercitare le funzioni di avvocato.

In particolare, la Corte evidenzia come il praticante avvocato non risultava iscritto all'albo degli avvocati, né spendeva, nel ricorso, il titolo di avvocato; il ricorso inoltre non era neppure sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale.

In conclusione, la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

 

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