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Prestazioni Inail, sospensione dei termini di decadenza e prescrizione: i chiarimenti dell’istituto

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Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con misure che impattano anche sulle prestazioni erogate dall'Inail.

In particolare, l'art. 34 del D.L. 18, rubricato "Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale", dispone, in via generale, che " In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione".

Con specifico riferimento all'attività dell'Inail, l'art. 42, comma 1, specifica che a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

 Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l'Inail ha fornito i primi chiarimenti in ordine all'ambito oggettivo di applicazione delle norme.

Con specifico riferimento ai termini di prescrizione, l'Istituto ricorda che:

-soggiacciono al termine di prescrizione triennale le seguenti prestazioni: l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; l'indennizzo del danno biologico in capitale; l'assegno una tantum in caso di morte; la rendita ai superstiti; l'assegno per l'assistenza personale continuativa (APC); l'assegno d'incollocabilità; il rimborso spese mediche;

-soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale i ratei di rendita già liquidati e le quote integrative della rendita in godimento;

-soggiacciono al termine di prescrizione decennale la rendita diretta e i ratei non liquidati, nonché l'integrazione a carico Inail per rendita erogata dall' istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (legge n.1115/1962).

I predetti termini di prescrizione, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nello stesso periodo temporale sono altresì sospesi i termini per proporre l'azione per conseguire le prestazioni Inail che, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R n. 1124/1965 si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del d.l. 18/2020, anche i termini di decadenza ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione: rientrano in questa categoria i termini entro i quali i superstiti devono proporre la domanda, per ottenere la rendita ai superstiti (pari a 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Inail in cui si avvisano i superstiti della facoltà di presentare la richiesta di rendita); i termini per la richiesta di rendita di passaggio (pari a 180 giorni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena); i termini per proporre la domanda, da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata, per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile a disposizione per i superstiti (pari a 180 giorni dalla data di ricezione dell'avvenuta comunicazione dall'Inail).

 Specifici chiarimenti sono, infine, forniti in merito alla sospensione dei termini di revisione delle rendite, sia che esse siano richieste dal titolare sia che siano disposte d'ufficio dall'Inail.

Il regime ordinario di cui agli articoli 83 e 137 del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), l'Inail e l'assicurato possano richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio.

L'articolo 42, interviene sul predetto termine annuale, stabilendone la sospensione nella sola ipotesi in cui la sua scadenza cada nel periodo che intercorre tra il 23 febbraio (compresso) e il 1° giugno 2020; in tal caso, il computo del termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ossia dal 1° giugno 2020 (se, ad esempio, il termine annuale di decadenza per chiedere la revisione della rendita scade il 15 maggio 2020, detto termine si considera sospeso di diritto e ricomincerà a decorrere dal 2 giugno 2020 compreso).

La sospensione riguarda tutte le revisioni delle rendite, sia quelle richieste dall'assicurato sia quelle disposte d'ufficio dall'Inail, ivi comprese quelle costituite in regime di danno biologico. Le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.

 

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