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Avvocati, formazione continua: cosa cambia con il Coronavirus?

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Per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e rispettare il generale divieto di assembramenti, è stata prevista la sospensione di tutti gli eventi e i corsi formativi per avvocati, magistrati e personale amministrativo; il protrarsi delle settimane di blocco ha posto le Istituzioni forensi di fronte alla necessità di coniugare tale stasi con l'obbligo di formazione continua degli avvocati.

Alla luce della delicata situazione, il C.N.F. ha adottato la delibera n. 168 del 20 marzo 2020 inerente la formazione continua, prevedendo specifiche disposizioni in deroga all'art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014.

Si ricordi che l'art. 11 della legge 247 del 31 dicembre 2012 impone l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia; è il Consiglio Nazionale Forense che stabilisce modalità e condizioni per l'assolvimento di tale obbligo.

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento 6/2014, i crediti formativi possono essere acquisiti partecipando a lezioni, seminari, corsi in presenza, attività formative, formazione a distanza, con l'unico limite che i crediti conseguibili con formazione a distanza non possono superare il 40% dei crediti totali.

Sebbene l'emergenza Coronavirus abbia cambiato molte abitudini e renda, ad oggi, impensabile l'organizzazione di un convengo o un seminario formativo, ciò non può far venir meno l'obbligo formativo previsto dagli articoli 11 e 21 della legge 247/2012, soprattutto perché la formazione continua costituisce presupposto essenziale per la permanenza in molti albi ed elenchi. 

 La delibera 168/2020 del C.N.F. prevede che l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, considerata l'eccezionalità della situazione verificatasi a seguito della pandemia da Covid-19, sia considerato un anno a sé, che non rientra in nessun triennio formativo e che, pertanto, non viene conteggiato ai fini del triennio formativo; tale previsione vale sia per i COA che adottano il criterio del triennio fisso, sia per i COA che invece, in stretta applicazione del Regolamento n. 6 del 2014 sulla formazione continua, fanno decorrere il triennio dal primo girono dell'anno successivo all'iscrizione all'Albo.

In siffatto anno solare, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale; nel 2020 vanno acquisiti obbligatoriamente 5 crediti formativi, sicché un iscritto che ha concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017 / 2019) avendo acquisito crediti in numero superiore ai 60 previsti dal Regolamento sulla formazione continua n. 6 del 2014, non può compensarli con i 5 crediti formativi da acquisirsi per il 2020.

In deroga alla previsione secondo cui crediti conseguibili con Formazione a distanza non possono superare il 40% dei crediti totali, il C.N.F. ha deliberato che i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (sia i 5 crediti minimi da conseguirsi obbligatoriamente, sia i maggiori crediti attribuiti dalla partecipazioni ad ulteriori eventi formativi) potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD (e-learning, streaming, webinar, videonferenza). 

 La delibera C.N.F. n. 168 prevede altresì che i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Ciò implica, pertanto, la possibilità eccezionale utilizzare tutto il 2020 per permettere di regolarizzare l'obbligo formativo agli iscritti che abbiano concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017 / 2019) senza aver acquisito i 60 crediti previsti dal Regolamento sulla formazione continua: costoro potranno frequentare sino al 31 dicembre 2020 eventi formativi – anche in via esclusiva con la modalità a distanza - per recuperare i crediti non conseguiti nel triennio precedente, sia nelle materie ordinarie, sia in quelle obbligatorie, nel rispetto del monte crediti complessivo di 60 di cui 9 nelle materie obbligatorie nel triennio; è sempre fatto salvo l'obbligo di acquisire comunque almeno 5 crediti, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle obbligatorie, da imputarsi all'anno 2020.

Analogamente, i crediti acquisiti in eccesso rispetto ai 5 obbligatori per il 2020, anche se conseguiti in modalità FAD, potranno essere imputati al triennio formativo successivo (2021-2023); nel caso in cui il COA di appartenenza dell'iscritto non applichi il triennio fisso, i crediti in esubero rispetto ai 5 minimi obbligatori del 2020, potranno essere imputati al triennio formativo interrotto dall'anno eccezionale 2020. 

 

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