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Con il DPCM 9 marzo 2020 sono state introdotte delle disposizioni che vietano, su tutto il territorio nazionale, ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Per ogni spostamento è necessario portare con sé il modulo per l'autocertificazione, scaricabile dal sito del ministero dell'Interno. L'autocertificazione deve essere compilata anche per gli spostamenti che avvengono nello stesso comune e per i tragitti a piedi; per gli spostamenti fissi (ad esempio per andare al lavoro o per l'assistenza a un familiare malato) si può utilizzare sempre lo stesso modulo indicando le cadenze.
Se al momento del controllo non si è in possesso del modulo si può giustificare verbalmente lo spostamento.
Nel modello di autocertificazione è possibile dichiarate che lo spostamento è giustificato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute.
Per comprovate esigenze lavorative si fa riferimento alla circostanza per cui il dichiarante deve essere in grado di dimostrare che sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l'autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
Nelle situazioni di necessità vi rientrano, senza ombra di dubbio, gli spostamenti resi necessari dalle attività di assistenza e cura di familiari non autosufficienti (curarli o portare loro la spesa o i farmaci). Non rientra, invece, il caso di visite presso parenti che si trovano ricoverati, posto che l'accesso di parenti e visitatori a ospedali, hospice, strutture residenziali per anziani, pronto soccorso è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Rientra nelle situazioni di necessità uscire per acquistare generi alimentari, o gli altri prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal dpcm 11 marzo 2020 (giornali e periodici, tabacchi, farmaci, parafarmaci, ecc.).
Casi dubbi: numerose sono le esigenze che potrebbero indurre i cittadini a uscire di casa, per compiere alcune semplici e svariate attività che, secondo una stretta interpretazione letterale, non rientrano nelle situazioni di necessità sopra elencate. A fronte di diverse richieste di chiarimenti manifestate già all'indomani dell'entrata in vigore del DPCM, il Governo, nel proprio sito istituzionale, giorno dopo giorno risponde alle numerose domande pervenute, in una specifica sezione dedicata alle FAQ.
I dubbi risolti riguardano:
- Sport: lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti: pertanto, nei parchi e giardini pubblici che sono ancora aperti, lo sport non deve essere svolto in gruppo e bisogna rispettare la distanza interpersonale di un metro.
- Uscite per animali da compagnia: è concesso portare a spasso il proprio cane e, per esigenze urgenti, è anche possibile portare gli animali presso il veterinario (i controlli di routine devono essere rinviati). Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).
- Seconda abitazione: gli spostamenti per recarsi nella seconda abitazione restano consentiti solo per situazioni di necessità e di grave emergenza, come una perdita di gas o di acqua, un crollo o altre situazioni di rischio che necessitano interventi di riparazione.
- Documenti in scadenza: in attesa di un decreto che proroghi tutti i documenti in scadenza, è possibile recarsi presso gli uffici competenti per il rinnovo dei soli documenti scadenti in questi giorni;
- Uscite tra amici o parenti: sono vietate le feste e gli eventi, non è possibile fare cene con amici e familiari che non siano conviventi. Il divieto vale anche nei luoghi aperti, ove è comunque necessario non assembramenti.
- Figli minori: gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
- Rifiuti: è possibile uscire per smaltire i rifiuti, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune.
- Spostamenti in automobile: le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.
- Passeggiate: sono consentite se dettate dalla necessità di andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità (fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana) ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, purché circoscritte alla propria zona e comunque per una durata di tempo limitata; se si è in due bisogna mantenere una distanza di almeno un metro e, in ogni caso, bisogna evitare qualsiasi forma di assembramento
Violazioni: l'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, il quale prescrive che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro. L'ammenda comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione, salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dagli articoli 163 (sospensione condizionale della pena) e 175 (non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) del codice penale.
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Il mio nome è Rosalia Ruggieri, sono una persona sensibile e generosa, sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno: entro subito in empatia con gli altri, per indole sono portata più ad ascoltare che a parlare, riservatezza e discrezione sono aspetti caratteristici del mio carattere. Molto caparbia e determinata, miro alla perfezione in tutto quello che faccio.
Adoro il mare, fare lunghe passeggiate all'aria aperta, trascorrere il tempo libero con la mia famiglia. Sono donatrice di sangue e socia volontaria di una associazione che tutela i cittadini; credo e combatto per la legalità.
Nel 2010 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari; nel 2012 ho conseguito sia il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Ateneo Barese che il Diploma di Master di II livello in "European Security and geopolitics, judiciary" presso la Lubelska Szkola Wyzsza W Rykach in Polonia.
Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.