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Nuovo avvocato: no all’accesso al fascicolo telematico, è obbligo del precedente difensore rendere disponibili gli atti

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Con l'ordinanza n. 12567 dello scorso 4 novembre, la II sezione bis del Tar Lazio, chiamata ad esaminare l'istanza presentata dal nuovo difensore di una s.r.l., con cui si chiedeva l'accesso al fascicolo telematico di un giudizio instaurato dalla stessa s.r.l. con il patrocinio di altri difensori, ha rigettato l'istanza, sulla scorta della considerazione che gli atti e documenti richiesti possono ben essere acquisiti dai precedenti difensori, che hanno in tal senso preciso obbligo giuridico e deontologico.

Il caso sottoposto all'attenzione del collegio amministrativo prende avvio dalla notifica ad una s.r.l., titolare di uno stabilimento balneare e di una concessione demaniale marittima, di due determinazioni del Comune di Fiumicino, con cui si disponeva la decadenza della concessione demaniale marittima e si avvisava la medesima dell'avvenuto diniego dell'istanza con cui la stessa società aveva fatto richiesta di riduzione dei canoni demaniali marittimi a causa del fenomeno erosivo.

La società presentava, a mezzo di due patrocinatori, ricorso al Tar del Lazio, al fine di ottenere l'annullamento delle due determinazioni con cui il Comune di Fiumicino disponeva, rispettivamente, il rigetto dell'istanza di riduzione dei canoni demaniali marittimi a causa del fenomeno erosivo e la decadenza della concessione demaniale marittima a essa intestata. 

Il Tar rigettava il ricorso.

La s.r.l., con il patrocinio di un nuovo legale, presentava un'istanza per accedere telematicamente al fascicolo d'ufficio del Tar al fine di poter visionare gli atti ed i documenti: a sostegno e giustificazione della richiesta, il nuovo avvocato manifestava la volontà della società da lui patrocinata di proporre gravame avverso pronuncia di rigetto sicché – considerato che il nuovo difensore non faceva parte del collegio difensivo nominato per il giudizio di primo grado – l'accesso si rendeva necessario ed indispensabile al fine di approntare la migliore difesa per la propria assistita.

Svoltasi rituale udienza camerale, l'istanza veniva posta in decisione.

Il Collegio, con la pronuncia in commento, ha rigettato l'istanza e, con una stringata motivazione, espressamente ha posto a capo del rigetto la circostanza secondo cui gli atti e documenti richiesti possono ben essere acquisiti dai precedenti difensori, che hanno in tal senso preciso obbligo giuridico e deontologico. 

 In punto di diritto, a sostegno della decisione, vengono in rilievo le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense e, in particolare, nell'art. 33 che – in tema di restituzione dei documenti – espressamente prevede che l'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale; la violazione di siffatto dovere comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il codice deontologico, inoltre, prescrive che l'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso, pena l'applicazione della sanzione della censura.

Anche il codice civile disciplina la restituzione dei documenti cui è tenuto il professionista d'opera intellettuale, espressamente prevedendo, all'art. 2235, che il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

In relazione alla corrispondenza intercorsa con il collega di controparte, l'art. 44 del codice deontologico pone il divieto all'avvocato di consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; tuttavia è facoltà del legale, qualora venga meno il mandato professionale, di consegnare siffatta corrispondenza al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, nulla disponendo in relazione alle spese.

 

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