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Il nuovo contratto di prestazione occasionale.

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Il lavoro occasionale è una prestazione lavorativa saltuaria e di ridotta entità.

L'istituto fu introdotto per la prima volta nell'ordinamento con la riforma Biagi nell'ottica di un contrasto serio ed efficace al lavoro sommerso ed è caratterizzato da una estrema semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari per accedere alle prestazioni lavorative.

Soppresso dall'art. 1 del D.L. 25/2017, il lavoro occasionale venne reinserito, anche se in forma parzialmente differente, dall'art. 54bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (rubricato disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore di enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo).

A partire da quest'anno, il lavoro occasionale troverà applicazione più ampia: la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) ha infatti esteso la platea dei potenziali utilizzatori ed elevato il limite massimo dei compensi erogabili da ciascun utilizzatore. 

Meccanismo di funzionamento.

Il lavoro occasionale è retribuito tramite buoni lavoro alimentati da versamenti degli stessi utilizzatori: prima di poter usufruire delle prestazioni, gli utilizzatori (sia privati che imprese), anche tramite gli intermediari di cui alla Legge n. 12/1979, versano le somme destinate a retribuire le prestazioni di lavoro, al lordo degli oneri contributivi, mediante modello f24 o strumenti di pagamento elettronico esclusivamente dalla piattaforma informatica dell' INPS, l'ente che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico

Ogni versamento alimenta il "portafoglio virtuale" destinato all'utilizzo delle prestazioni.

Trattandosi di prestazioni per definizione "di lieve entità" il legislatore ha fissato precisi limiti economici:

il compenso complessivo annuo derivante dal lavoro occasionale non può infatti essere superiore a 5.000,00 € netti, mentre quello percepito in riferimento a ciascun utilizzatore non può essere superiore a 2.500,00 € netti l'anno; per ciascun utilizzatore, invece, il limite economico originariamente previsto con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro è passato dagli iniziali 5.000,00 euro agli attuali  10.000,00 € annui.

Forme

Secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 54bis, le prestazioni di lavoro occasionale possono essere acquisite sia nell'esercizio dell'attività professionale o di impresa, sia al di fuori di tale ambito; a seconda dei casi, il legislatore ha quindi tipizzato due modalità di accesso differenti:

- la prima tramite il libretto di Famiglia, esclusivamente ai fini dell'accesso al libretto di famiglia, la registrazione ed i relativi adempimento possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

- la seconda tramite il contratto di prestazione occasionale.

Al libretto di famiglia possono fare ricorso le persone fisiche che vogliono remunerare prestazioni occasionali rese in loro favore da uno o più prestatori, per lavori di giardinaggio di pulizia o di manutenzione, di assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, per l'insegnamento privato supplementare, per l'attività di stewarding previsti dal D.M. 8 agosto 2007, limitatamente alle società sportive. 

Il libretto di famiglia è sostanzialmente un libretto nominativo prefinanziato (come già anticipato) mediante versamenti dell'utilizzatore: ciascun libretto contiene titoli di pagamento il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di lavoro non superiori ad un'ora.

Ai fini del pagamento delle prestazione lavorativa, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione.

Quando, invece, l'utilizzatore agisce nell'esercizio di una professione o di un'attività d'impresa, la fruizione della prestazione di lavoro occasionale avviene mediante il contratto di prestazione occasionale.

La possibilità di utilizzo del lavoro occasionale è in questo caso consentito solo per esigenze temporanee o eccezionali, nel rispetto dei vincoli economici (già illustrati) e dell'ulteriore limite di durata pari a 280 ore annue. Per effetto delle modifiche apportate all'art. 54bis dalla Legge 197/2022, questo contratto può ora essere utilizzato anche per le attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è inibito agli utilizzatori con più di dieci dipendenti, all'imprese edilizie e di settori affini, alle imprese del settore miniere, cave e torbiere, infine non può essere utilizzato nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Le prestazioni occasionali non possono inoltre essere rese da prestatori licenziati negli ultimi sei mesi dal soggetto utilizzatore.

Il superamento, da parte dell'utilizzatore, del limite economico dei 2.500,00 euro annui per ciascun prestatore o del limite di durata massima della prestazione pari a 280 ore nell'arco dell'anno, così come la violazione di adibire a lavoro occasionale dipendenti con i quali è cessato un rapporto o una collaborazione nei sei mesi precedenti, comporta l'applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Ai fini del pagamento della prestazione, la legge pone a carico dell'utilizzatore precisi obblighi di comunicazione: infatti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio dell'attività, l'utilizzatore deve effettuare una comunicazione obbligatoria all'INPS contente i dati anagrafici del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione, la data e l'ora di inizio e fine della prestazione lavorativa.

Nel caso in cui la prestazione non venga svolta, la comunicazione va revocata entro le 24 ore del terzo giorno successivo al giorno di svolgimento, in mancanza, l'INPS provvederà al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.


 

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