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Causa persa ab initio, SC: “Nessuna responsabilità per il legale che abbia intrapreso il giudizio”

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Con l'ordinanza n. 30169/2018, la III sezione civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi su un caso di responsabilità professionale, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata da un cliente che si lamentava per non esser stato informato dal proprio legale che l'instaurazione del giudizio, avendo poche probabilità di essere accolto, sarebbe stato inutile e costoso, specificando che "non esiste un obbligo per l'avvocato che accetta il mandato di formulare un pronostico sull'esito della lite; dallo stesso è, invece, richiesta la formulazione di un giudizio su quello che può essere la miglior difesa degli interessi del cliente sottesi alla controversia in atto".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende spunto dalla domanda proposta da un uomo volta ad accertare la responsabilità professionale del suo legale, incaricato di promuovere un'azione di opposizione a decreto ingiuntivo, definita con dichiarazione di improcedibilità per tardività dell'iscrizione a ruolo della citazione.

In particolare, l'attore chiedeva il rimborso dell'onorario versato e la condanna del legale al risarcimento dei danni, per non avergli rappresentato che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo appariva fondato su punti di fatto e di diritto che avevano poche, se non nulle, probabilità di essere accolte.

La Corte di Appello di Milano – considerato l'errore commesso dal professionista nell'iscrivere tardivamente a ruolo la causa – lo condannava a restituite all'attore l'anticipo del corrispettivo versato; confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda risarcitoria, non era essendo stato sufficientemente provato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe avuto una probabilità di essere accolto. 

 Il cliente, ricorrendo in Cassazione, censurava la decisione impugnata nella parte in cui non aveva considerato attentamente le colpe addebitabili al legale, la quale non lo aveva preventivamente informato che la lite sarebbe stata inutile e costosa e successivamente, in corso di giudizio, tentava una infruttuosa transazione.

La Cassazione non condivide la doglianza del ricorrente.

La Corte, pur riconoscendo il grave errore del professionista in relazione alla tardiva iscrizione a ruolo della causa, evidenzia come – nel merito – quell'opposizione non poteva essere accolta.

L'esito probabilmente infausto della lite, tuttavia, non può far sorgere una responsabilità in capo al legale per non aver preventivamente informato il cliente che l'instaurazione di un giudizio sarebbe stato inutile e costoso.

Difatti le norme deontologiche impongono al professionista di fornire una preventiva informativa sulle caratteristiche e sulla importanza della lite, nonchè sulle possibili soluzioni della medesima e, se richiesto, sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo: non esiste, quindi, un obbligo per l'avvocato che accetta il mandato di formulare un pronostico sull'esito della lite; dallo stesso è, invece, richiesta la formulazione di un giudizio su quello che può essere la miglior difesa degli interessi del cliente sottesi alla controversia in atto, in relazione ai costi e alla prevedibile durata del processo, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa vantata dall'assistito.

 In relazione allo specifico caso oggetto di cognizione, la Cassazione evidenzia come la scelta processuale di svolgere un'opposizione al decreto ingiuntivo, nonostante l'improbabilità di successo di tale iniziativa, corrispondeva all'interesse del cliente a resistere alla richiesta di pagamento, che non era in grado di onorare nell'immediato, contestandone il fondamento giuridico per sospendere temporaneamente l'esecuzione.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito (Cass. Sent. 11906/2016) che le scelte processuali deliberate dal legale possono essere foriere di responsabilità quando la loro inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito ex ante (e non ex post sulla base dell'esito del giudizio): il margine di discrezionalità nella scelta della strategia difensiva è dunque segnato dalla natura e dalle caratteristiche della controversia e dall'interesse del cliente ad affrontarla con relativi oneri.

Nel caso in questione, dinnanzi ad una causa rientrante nel novero delle "cause perse ab initio", la strategia processuale assunta dal legale nell'accettare l'incarico e nell'avviare un'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di sicuro esito sfavorevole per poi coltivare vie conciliatorie, non può solo per questo dirsi pregiudizievole per gli interessi del cliente posto che il difensore, qualora accetti una causa, non può disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratta di una "causa persa", senza nemmeno attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale comportamento comunque doveroso (Cass. Ord, 17506/2010).

In definitiva, la Cassazione – valutato il complessivo comportamento dell'avvocato – ritiene che le scelte professionali adottate (proporre l'opposizione e poi cercare di addivenire ad una transazione) sono tutte scelte di tipo discrezionale che, valutate ex ante – a prescindere dall'errore processuale commesso nell'avviare l'opposizione nelle forme rituali previste e dal contenuto delle difese – rientrano nello schema di un comportamento professionale corretto, certamente non iscrivibile nell'ambito di un atteggiamento spericolato o di inerzia, contrastante con l'interesse del cliente.

In conclusione la Corte rigetta il ricorso.

 

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