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Assegno divorzile: spetta all’ex moglie indigente, anche se ha instaurato una stabile convivenza

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Con l'ordinanza n. 5447 depositata lo scorso 18 febbraio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, valorizzando la condizione di un'ex moglie, priva di mezzi adeguati per vivere, ha cassato la sentenza di appello con la quale si era negato l'assegno divorzile alla donna per aver instaurato una relazione more uxorio in epoca successiva alla cessazione della vita coniugale.

Si è difatti stabilito che "qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa."

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Napoli – pronunciando lo scioglimento del matrimonio tra una coppia di coniugi – escludeva l'obbligo del marito di versare, a favore della moglie, l'assegno divorzile.

La Corte di Appello di Napoli, confermando la decisione di primo grado, negava il diritto della donna all'assegno divorzile in ragione della sussistenza di una relazione more uxorio in epoca successiva alla cessazione della vita coniugale. 

 Ricorrendo in Cassazione, la donna si doleva per non aver la sentenza d'appello gravato l'ex marito dell'obbligo di corrisponderle l'assegno divorzile.

A tal fine la donna enunciava violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 commi 6 e 7 della legge n. 898 del 1970, per aver la Corte di appello escluso il diritto all'assegno sul ritenuto presupposto della convivenza da lei instaurata con un terzo: secondo la difesa della donna, infatti, tale statuizione si poneva in contrasto con la recente giurisprudenza di legittimità.

La Cassazione condivide le tesi difensive della ricorrente.

In punto di diritto la Corte ricorda che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano.

I Supremi Giudici, tuttavia, ricordano che la convivenza more uxorio non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.

Difatti, qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa

 A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova:

- del contributo offerto alla comunione familiare;

- della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio;

- dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini rilevano come la Corte distrettuale non abbia tenuto di tali aspetti, né ha provveduto sulla domanda di assegno conformandosi ai principi giurisprudenziali sopra indicati.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Torino che, in altra composizione, provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.



 

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