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Adozioni: sì allo stato di adottabilità se la mamma pregiudica il benessere della figlia

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Con l'ordinanza n. 3059 depositata lo scorso 1 febbraio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha confermato lo stato di adottabilità di un minore per i comportamenti pregiudizievoli della madre, la quale, oltre ad essere incapace di assicurare alla piccola uno sviluppo psico-fisico equilibrato, aveva anche "messo in scena" un tentativo di soffocamento con un sacchetto di plastica.

Si è difatti precisato che "lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal ricorso proposto dalla Procura della Repubblica affinché fosse dichiarato lo stato di adottabilità di una bambina.

L'istanza traeva origine dal comportamento della mamma, che aveva serbato reiterati comportamenti fattuali, gravissimi e pregiudizievoli per la figlia, arrivando persino a soffocarla con un sacchetto di plastica, filmando l'azione.

Alla luce di tanto, il Tribunale dei minori di Catania dichiarava lo stato di adottabilità della minore.

 La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Catania, avendo la stessa riscontrato l'incapacità genitoriale in concreto della madre, non recuperabile in tempi ragionevoli: nonostante l'adozione di tutte le misure assistenziali per evitare la recisione del legame tra la bambina e la mamma, non si era ottenuto l'esito sperato in considerazione della mancanza di collaborazione della donna e delle sue gravi carenze.

Oltre alle accertate carenze personologiche della madre, la Corte riteneva che lo stato di abbandono fosse desumibile anche dalla sussistenza di comportamenti mai rivisitati e del tutto incompatibili con una crescita serena della figlia minore.

Avverso la decisione, proponeva ricorso per Cassazione la mamma della bambina, deducendo la violazione dell'articolo 8 della legge 184/1983, per aver motivato la sentenza in maniera apparente circa lo stato di abbandono.

La Cassazione non condivide la posizione della ricorrente.

La Corte ricorda come, nella giurisprudenza europea, sia imprescindibile che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, allorquando, cioè, i genitori si siano dimostrati "particolarmente indegni".

Tale principio è del tutto consonante con quelli della giurisprudenza costituzionale, comunitaria e della stessa Corte di legittimità, le cui pronunce tutte convergono nel ritenere che la dichiarazione di stato di abbandono va reputata, sotto ogni aspetto, come l'extrema ratio.

 È, quindi, indiscusso che il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nei casi in cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura.

Con la pronuncia in commento la Corte specifica che lo stato di adottabilità di un minore non richiede, come presupposto indispensabile, la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di "assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi".

Ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico.

Ciò chiarito, con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la Corte territoriale abbia ampiamente motivato la sua scelta di confermare lo stato di adottabilità, sulla scorta delle ampie indagini in fatto effettuate: all'esito dei colloqui clinici e della somministrazione dei test psicodiagnostici, il CTU aveva concluso ritenendo che la madre non fosse in grado di assicurare alla piccola uno sviluppo psico-fisico equilibrato, non fosse in grado di gestire le funzione affettive di cura e protettive, e che non fosse minimamente recuperabile la sua funzione genitoriale.

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso con compensazione delle spese, posta la natura della controversia incentrata sul comprensibile desiderio di conservare la genitorialità ed il rapporto filiale.

 

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