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Addebito: basta un solo episodio di violenza

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Con la sentenza n. 179 dello scorso 25 marzo, il Tribunale di La Spezia ha accolto la richiesta di addebito avanzata da una donna per un grave episodio di violenza cui era stata vittima.

Si è difatti specificato che la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale prende avvio dalla domanda avanzata da una donna che – ottenuta la pronuncia di separazione dal marito chiedeva al giudice adito che la separazione venisse addebitata all'uomo.

In particolare, l'esponente descriveva un grave episodio di violenza e maltrattamento posto in essere nei suoi confronti un pomeriggio, quando, in ragione di una crisi di gelosia, il marito l'aveva chiusa a chiave in camera da letto per oltre quattro ore e successivamente presa a calci, pugni e schiaffi, causandole gravi lesioni agli avambracci destro e sinistro e vistose ecchimosi sotto gli occhi e sulle gambe. 

 La donna prospettava, inoltre, che negli anni successivi i maltrattamenti erano proseguiti con cadenza quasi settimanale, con insulti verbali ed altre continuative aggressioni psicologiche, in alcuni casi sfociate in violenze fisiche (tirate di capelli, lancio di oggetti, spinte), con il risultato di imporle un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, mai denunciato in precedenza solo per paura.

Costituendosi in giudizio, il marito non contestava quel grave episodio di violenza, ma giustificava il suo comportamento alla luce dello stato di rabbia e umiliazione conseguito alla confessione di un tradimento della moglie. L'uomo, inoltre, precisava come tale l'episodio era rimasto isolato, non avendo mai tenuto nel prosieguo del matrimonio comportamenti dispotici o maltrattanti.

Alla luce di tanto, la difesa del marito concludeva per il rigetto della domanda di addebito e formulava, a sua volta, domanda di addebito, riconducendo la sopravvenuta situazione di intollerabilità della convivenza matrimoniale proprio a quella relazione extraconiugale, evidenziando l'esito negativo dei successivi tentativi di riavvicinamento.

Nell'esaminare i presupposti della domanda di risarcimento danni avanzata, il Tribunale ricorda che la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.

Con specifico riferimento al caso di specie, il giudicante evidenzia che fatti come quelli sottoposti al suo esame costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da esonerarlo dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

In conclusione, il Tribunale addebita la separazione al marito, rigettando la domanda di addebito formulata da quest'ultimo.


 

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