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Stalking: quando è possibile rimettere la querela?

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Con la pronuncia n. 5092 dello scorso 6 febbraio, la V sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a esaminare la responsabilità penale di un uomo, condannato alla pena di giustizia per il reato di stalking nonostante l'intervenuta remissione della querela, ha cassato la sentenza di condanna che non aveva attribuito alcuna rilevanza all'intervenuta remissione di querela, ritenendola inefficace in considerazione della ripetizione delle minacce, a prescindere dalla loro gravità.

Si è difatti specificato che "La querela presentata per il reato di atti persecutori è irrevocabile laddove la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi; quando la condotta sia realizza mediante minacce gravi e reiterate, non spiega alcun effetto sulla regola di irrevocabilità della querela la modifica del regime di procedibilità del delitto di minaccia grave introdotta dal d.lgs. n. 36/2018".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato del reato di cui all'art. 612 bis c.p., per aver messo in atto condotte persecutorie ai danni della moglie separata. 

In particolare, l'uomo – con il fine specifico di rivendicare le proprie esigenze abitative ed impedire che la figlia avuta con l'ex moglie fosse costretta a frequentarne il nuovo compagno della donna – inviava alla persona offesa una lunga serie di minacce tramite messaggi telefonici; l'ex moglie, tuttavia, non aveva mostrato particolare timore del prevenuto, tanto da decidere di rimettere la querela.

Per tali fatti, sia il Tribunale di Genova che la Corte di appello di Genova condannavano l'uomo alla pena di legge, disapplicando la recidiva e ritenendo le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante del vincolo di coniugio.

La Corte di merito non attribuiva rilevanza l'intervenuta remissione di querela, ritenendola inefficace in considerazione della ripetizione delle minacce, a prescindere dalla loro gravità.

Ricorrendo in Cassazione, l'imputateccepiva vizio di motivazione e violazione di legge per non aver la sentenza impugnata considerato valida l'intervenuta remissione della querela, considerando come la stessa non fosse remittibile sulla sola base della ripetitività delle minacce, senza valutarne la gravità, come invece specificamente richiesto dall'art. 612 bis c.p., comma 4 .

La Cassazione condivide la tesi difensiva dell'imputato.

La Corte premette come, ai sensi del quarto comma dell'art. 612 bis c.p., il delitto di atti persecutori è punito a querela della persona offesa; la remissione della querela può essere soltanto processuale e, comunque, la querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma, ovvero se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 c.p..

Sul punto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che la querela presentata per il reato di atti persecutori è irrevocabile quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi; tuttavia, anche in tali casi in cui la condotta è realizzata mediante minacce gravi e reiterate, la modifica del regime di procedibilità del delitto di minaccia grave (art. 612 c.p., comma 2) introdotta dal D.Lgs. n. 36 del 2018, non spiega alcun effetto sulla regola di irrevocabilità della querela.

Alla luce di tanto ne deriva, con specifico riferimento al caso di specie, che l'affermazione della Corte di merito – secondo cui la remissione della querela non poteva produrre l'effetto estintivo del reato, poiché ricorrevano minacce reiterate, a nulla rilevando il carattere di gravità, ma unicamente la ripetizione della condotta volta a spaventare la vittima – confligge con la lettera del citato comma 4 dell'articolo 612 bis che prevede come la querela sia irrevocabile solo quando le minacce reiterate concretino anche l'ipotesi prevista dall'art. 612 c.p., comma 2 e, quindi, se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339 del medesimo codice penale.

In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, al fine di valutare se le minacce reiterate consumate dall'imputato abbiano altresì concretato le ipotesi previste dall'art. 612 c.p., comma 2.

 

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