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Stalking: no all’attenuante della provocazione per il coniuge tradito

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Con la pronuncia n. 2725 dello scorso 23 gennaio, la V sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a esaminare la responsabilità penale di una donna accusata di stalking per aver perseguitato una sua amica, divenuta amante del marito, ha rigettato le richieste della donna che invocava l'applicazione dell'attenuante della provocazione per essere stata tradita, sia dal marito che dalla sua cara amica.

Si è difatti specificato che "la circostanza che la persona offesa avesse intrapreso una relazione con il marito dell'imputata, così venendo meno al dovere di lealtà legato all'amicizia/conoscenza con la famiglia, sono temi che esulano dal novero delle condizioni che possono condurre all'applicazione della circostanza attenuante, trattandosi di dinamiche squisitamente affettivo-interpersonali caratterizzate da un possibile margine di opinabilità, che non rispondono a regole (neanche di ordine morale) generalmente riconosciute e sufficientemente stabilizzate e che, pertanto, non possono trovare sbocco in termini di attenuazione della risposta punitiva dello Stato".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di una donna e delle proprie figlie, accusate dei reati di stalking, lesioni personali e violazione di domicilio, per aver messo in atto condotte persecutorie ai danni dell'amante del marito dalla prima, nonché padre delle seconde. 

In particolare, all'indomani della scoperta della relazione adultera, le donne avevano attuato una serie di condotte persecutorie, consistite in messaggi, anche via facebook, in minacce e ingiurie, nell'accesso presso l'abitazione della vittima e nelle aggressioni, sia verbali che fisiche; a cause di siffatti comportamenti l'amante era stata costretta ad allontanarsi dalla propria dimora.

Per tali fatti, sia il Tribunale di Napoli che la Corte di appello di Napoli condannavano le donne alla pena di legge.

Ricorrendo in Cassazione, le imputate si dolevano per la denegata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, sostenendo come avesse errato la Corte partenopea nell'escludere che l'esistenza di un lasso temporale tra la condotta provocatoria (nella specie, la scoperta della relazione) e la reazione delle imputate minasse la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità della norma di favore.

A tal riguardo, evidenziavano come andasse valorizzato il contesto socio-culturale di riferimento, del tutto degradato, in cui il tradimento assumeva una connotazione particolarmente negativa.

La Cassazione non condivide le tesi difensive delle imputate.

La Corte premette come, ai fini dell'integrazione del fatto ingiusto altrui, presupposto dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione condivide il ragionamento della Corte di Appello secondo cui il comportamento della persona offesa non può costituire un fatto ingiusto secondo la nozione giurisprudenziale, sebbene la stessa aveva intrapreso una relazione con il marito dell'imputata ed aveva, nell'ottica di quest'ultima, sia reso possibile l'infedeltà dell'uomo, sia tradito la fiducia accordatale quale amica di famiglia.

Sul punto, si ribadisce che il coinvolgimento relazionale dell'amante con il marito dell'imputata non può costituire, nell'ottica penalistica, un contegno ingiusto sotto il profilo giuridico, morale o sociale tale da giustificare una mitigazione sanzionatoria rispetto alla reazione marcatamente eteroaggressiva che si è registrata. Difatti, la persona offesa era soggetto estraneo al rapporto di coniugio e la dinamica che la legava all'imputata ed alle di lei figlie si collocava sul piano dei rapporti interpersonali, senza poter assurgere al novero di fattore provocatorio.

In conclusione la Cassazione rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 

 

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