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Responsabilità medica, SC: “La CTU deve essere valutata per intero”.

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Con la sentenza n. 8461 depositata lo scorso 27 marzo, la Cassazione, adita dagli eredi di una donna deceduta nel corso del giudizio a causa di un carcinoma mammario diagnosticato tardivamente, ha riformato la sentenza di merito che, valutando solo parte degli accertamenti peritali, aveva rigettato parte delle richieste risarcitorie degli eredi.

Si è quindi specificato che "ove la decisione del giudice sia fondata sulle risultanze di una CTU, l'accertamento tecnico svolto deve essere valutato nel suo complesso, tenendo conto anche dei chiarimenti integrativi prestati sui rilievi dei consulenti di parte : il mancato e completo esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da una donna per il pregiudizio complessivamente subito per la ritardata diagnosi di un carcinoma mammario; nel corso del giudizio, l'attrice decedeva per recidiva.

All'esito dell'istruttoria emergeva che la donna si era sottoposta, nel mese di gennaio, a una ecografia alla mammella e ad una successiva visita senologica con diagnosi che escludeva la presenza di carcinomi e/o masse tumorali; nel successivo mese di ottobre le veniva diagnosticato, presso altro centro medico, un tumore maligno.

Il Tribunale di Massa Carrara, a seguito di CTU, respingeva la domanda, ritenendo che non erano emerse prove sufficienti a dimostrare il nesso eziologico con la patologia e con il seguente decesso della paziente che si sarebbe, in ogni caso, verificato. 

 La Corte d'appello di Genova disponeva un rinnovamento dell'accertamento peritale.

Il Ctu, in una prima perizia, riferiva che se la malattia fosse stata diagnosticata ed adeguatamente curata a gennaio, avrebbe avuto un vantaggio di circa due anni di vita in più; chiamato a rendere chiarimenti sulla propria relazione, il perito chiariva che la signora, al momento della mancata diagnosi, aveva una probabilità di essere viva a 10 anni compresa tra il 75% e 1'85% ed un rischio morte compreso fra il 7 ed il 13%.

All'esito dell'istruttoria, la Corte di Appello accoglieva solo parzialmente le richieste risarcitorie avanzate dagli attori, riconoscendo il danno patrimoniale corrispondente al reddito medio che la donna avrebbe garantito per il periodo (di due anni) di sopravvivenza di cui ella avrebbe potuto godere nel caso di tempestiva diagnosi.

Gli eredi proponevano, quindi, ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte d'Appello aveva travisato la CTU rinnovata in grado d'appello, accertamento costituito – oltre che dalla prima relazione – anche dai chiarimenti successivamente resi dall'ausiliare.

In particolare, i ricorrenti lamentavano che la motivazione – omettendo la valutazione dei chiarimenti resi dal perito nella seconda consulenza – era riferita non alle conseguenze della condotta negligente costituita dall'evento morte, ma soltanto all'ipotetica maggiore durata della vita di cui la donna avrebbe potuto godere.

La Cassazione condivide le censure formulate

 Gli Ermellini evidenziano come la decisione della Corte territoriale presenta profili di criticità determinati da una valutazione solo parziale dell'accertamento peritale rinnovato: sul punto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che il mancato esame delle complete risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nel caso di specie, è stato valutato esclusivamente il dato percentuale riferito all'evento morte che si era verificato dopo 10 anni dalla tardiva diagnosi e si è affermato che, in considerazione delle caratteristiche del tumore riscontrato, un accertamento tempestivo della malattia avrebbe potuto garantire esclusivamente una ulteriore sopravvivenza di due anni.

Tale statuizione, tuttavia, risulta contrastante con il complessivo esito della CTU in quanto i giudici d'appello hanno omesso di riportare i chiarimenti contenuti nella parte integrativa della perizia, così omettendo di valutare una parte del complessivo accertamento peritale dal quale era desumibile il dato maggiormente rilevante in relazione allo specifico nesso di causalità e cioè la possibilità di sopravvivenza della signora ove la diagnosi fosse stata tempestiva (cioè formulata nel gennaio e non nell'ottobre dello stesso anno), a prescindere dalla durata di essa.

La Corte accoglie, quindi, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, la quale dovrà attenersi ai princìpi di diritto sopra enunciati. 

 

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