Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Responsabilità medica: chirurgo non responsabile degli errori dell’anestesista

Imagoeconomica_1481317

Con la pronuncia n. 1877 depositata lo scorso 17 luglio, la Corte di Appello di Milano, chiamata a esaminare la responsabilità civile di una struttura sanitaria ove era stato mal eseguito un intervento, ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la responsabilità della struttura escludendo il concorso di colpa del chirurgo che aveva proceduto ad eseguire l'intervento.

Accertato, infatti, che l'errore medico era stato compiuto dall'anestesista, la Corte ha ribadito che i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità per prestazione resa in equipe riguardano in casi in cui il medico collabora con altri operatori a sé coordinati (come, ad esempio, il capo equipe esecutore dell'operazione e l'aiuto chirurgo), sicché può verificarsi l'omesso controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali; con specifico riferimento agli errori compiuti dall'anestesista, risponde anche il chirurgo nel sol caso di errori/omissioni clamorose.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla richiesta di risarcimento di tutti i danni, comprensivi dei danni biologici, patrimoniali, morali e alla vita di relazione, patiti da una donna a seguito di un intervento chirurgico di "diversione biliopancreatica secondo Scopinaro".

Costituendosi in giudizio, la struttura sanitaria avanzava domanda di manleva nei confronti del chirurgo che l'aveva operata, ritenuto esclusivo responsabile della causazione materiale dell'evento dannoso nei confronti dell'attrice. 

La causa veniva istruita mediante conferimento di CTU medico legale, con incarico che veniva affidato ad uno specialista in chirurgia bariatrica e ad uno specialista in medicina legale.

La CTU accertava un erroneo inquadramento anestesiologico e taluni elementi di imperizia nella gestione anestesiologica della paziente: nella fase preoperatoria, difatti, non era stato correttamente stimato lo specifico rischio della paziente, tenuto anche conto della condizione di gravissima obesità in cui versava.

Il Tribunale di Pavia dichiarava la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dei danni subiti dall'attrice, escludendo qualsiasi responsabilità del chirurgo.

La struttura ospedaliera, appellando la pronuncia di condanna e richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità per prestazione resa in equipe, si doleva del mancato riconoscimento della responsabilità solidale del chirurgo nella produzione dei danni patiti dalla paziente.

La Corte di Appello non condivide le censure rilevate.

La Corte premette che i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità per prestazione resa in equipe riguardano in casi in cui il medico collabora con altri operatori a sé coordinati (come, ad esempio, il capo equipe esecutore dell'operazione e l'aiuto chirurgo), sicché può verificarsi l'omesso controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali. 

Difatti, in tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in «equipe», il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori, che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell'intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti: in tal caso trova applicazione il diverso principio dell'affidamento, per cui può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui.

Ne deriva che, con specifico riferimento agli errori compiuti dall'anestesista, risponde anche il chirurgo nel sol caso di errori/omissioni clamorose.

In relazione al caso di specie, la sentenza in commento rileva come nessuna responsabilità può essere ascritta al medico operante, in quanto gli errori compiuti nel corso dell'intervento erano stati del tutto settoriali, riguardando tematiche di competenza specifica dell'anestesista.

In conclusione, la Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Pavia.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Auto parcheggiata può bloccare l’ingresso condomin...
Focus sulla prova testimoniale con riguardo ai con...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito