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Nesso causale tra omissione del sanitario e decesso del paziente: “E’ probabilistico e va distinto dalla perdita di chance”.

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 Con la recentissima pronuncia del 21 giugno 2018 in tema di responsabilità omissiva del sanitario, la seconda sezione civile del Tribunale Ordinario di Firenze ha fornito importanti precisazioni su come debba essere accertato, in ambito civile, il nesso causale nel caso di decesso del paziente a seguito di condotta omissiva del sanitario, prendendo posizione anche sul danno da perdita di chance.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale prende avvio con la citazione di due fratelli i quali, in proprio e iure hereditatis, convenivano in giudizio una Casa di Cura affinché venisse accertata e dichiarata la riconducibilità del decesso della loro madre sia alla violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia esigibili dai medici della Struttura Sanitaria sia a carenze organizzative e strutturali della Struttura stessa; in via subordinata, chiedevano di accertare che la violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia e le carenze organizzative avessero determinato una rilevante perdita di chance di sopravvivenza per la donna.

Gli attori deducevano che la loro congiunta era stata ricoverata in data 03.04.2001 per essere sottoposta ad intervento di protesizzazione dell'anca. Al momento del ricovero le sue condizioni generali erano già precarie, avendo ipertensione arteriosa e un pregresso scompenso cardiaco ma, nonostante ciò, i medici non richiedevano consulenza cardiologica né desistevano dall'effettuare l'intervento, altamente sconsigliato in pazienti con siffatte patologie.

Costituendosi in giudizio, la Struttura Sanitaria si difendeva sostenendo che la condotta dei sanitari avesse comportato esclusivamente una perdita di chance nelle aspettative di vita della signora, con consequenziale rigetto di tutte le altre richieste risarcitorie avanzate.

Accertate, nel corso del giudizio, le molteplici omissioni cui erano incorsi i medici (mancata valutazione preventiva del rischio operatorio, omissione dei dovuti controlli cardiologici, tardivo trasferimento della paziente verso l'ospedale più vicino dotato di tutte le attrezzature adeguate), l'aspetto più interessante che ha dovuto affrontare il Giudice toscano è stato quello di indagare se il comportamento colposo e le omissioni dei sanitari avessero determinato il decesso della paziente (tesi attorea) o se, invece, avessero semplicemente comportato una perdita di chance nelle aspettative di vita della signora (conclusione formulata, in subordine, dalla Casa di Cura convenuta).

Tale riflessione si è resa indispensabile a seguito della relazione depositata in sede di ATP dal consulente, il quale evidenziava che "il paziente, se non trattato nelle prime due ore dalla comparsa dei primi sintomi, muore nel 70% dei casi".

Più nel dettaglio, la CTU riconosceva la responsabilità dei medici perché gli stessi – sottovalutando i primi sintomi di dolore epigastrico, indicativi di complicanze cardiache in atto – non avevano attuato l'immediato trasferimento della paziente presso la più vicina struttura ospedaliera provvista dei reparti di terapia intensiva e cardiologia emodinamica: così, la donna, a causa del ritardo nel trasferimento, non aveva potuto ricevere la cura di elezione da attuare entro due ore dai sintomi, "per sopravvivere con molta probabilità all'evento".

Secondo gli attori, la conclusione del CTU comproverebbe la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva dei medici ed il decesso del paziente, dovendosi applicare in ambito civile lo standard probatorio del "più probabile che non"; secondo la parte convenuta, invece, le risultanze della CTU non potrebbero corroborare la prova del nesso di causalità diretta tra la condotta dei sanitari della Casa di Cura e l'evento lesivo, bensì solo a soddisfare l'onus probandi in ordine alla sola perdita di chance. 

 Il Tribunale condivide la tesi degli eredi della donna, riconoscendo che "l'omesso invio tempestivo è stato posto in relazione di causalità con la mancata sopravvivenza e dunque con il decesso e ciò ricorrendo al più probabile che non e anche indicando la maggiore percentuale di sopravvivenza nel 60-70% in caso di comportamento corretto dei sanitari.

Sul punto, è bene ricordare che l'accertamento probabilistico del nesso causale e riconoscimento del danno da perdita di chance non vanno sovrapposti, essendo gli stessi attinenti a due profili distinti e differenti: la stessa Cassazione (sent. 4400 del 2004) insegna che la domanda per perdita di chance è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno derivante da un evento lesivo alla persona causato dalla condotta del medico; in questo secondo caso la collocazione logico-giuridica dell'accertamento probabilistico attiene alla fase di individuazione del nesso causale, mentre nell'altro caso attiene al momento della determinazione del diverso evento di danno.

Da qui la conclusione del Tribunale toscano secondo cui "…il fatto che il ctu, che è un medico e non un giurista, abbia utilizzato la locuzione "sarebbe sopravvissuta con una probabilità del 60/70%, e abbia richiamato la chance di sopravvivenza, non deve vincolare il Giudice al fine di qualificare il danno in termini di perdita di chance, laddove, come in questo caso, è chiaro che il ctu abbia inteso porre una relazione causale diretta anche se non certa, ma comunque altamente probabile, tra il decesso e le mancate cure tempestive della patologia infartuale in atto".

In applicazione di tale principio, giustamente il giudice ha ritenuto che "il discorso del ctu è un discorso evidentemente di causalità piuttosto che di qualificazione del tipo di danno prodotto", dovendo lo stesso accertare con un giudizio di prognosi postuma il nesso materiale tra l'omissione medica e l'evento morte, senza entrare nel merito se la condotta dei sanitari avesse cagionato o meno un altro differente evento di danno consistente nella perdita di chance di guarigione.

Nome File: Sentenza-21.06.2018
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