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Con la sentenza n. 4236 dello scorso 21 giugno, la VI sezione del Tar Campania, ha confermato la legittimità di un'ordinanza con cui si intimava la demolizione di una palificata realizzata, in assenza di titolo edilizio, con pali in cemento prefabbricato al fine di contrastare gli smottamenti del terrapieno nei pressi di una casa di abitazione.
Si è difatti rilevato che "la palificata va considerata alla stregua di interventi di nuova costruzione ex art. 3 lett. e) del D.P.R. 380/01 in quanto costituisce nuovo organismo edilizio, caratterizzato da un proprio impatto volumetrico ed ambientale e, dunque, idoneo a determinare una trasformazione del territorio di riferimento, che ricade in zona assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 19.6.1958".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Barano D'Ischia emanava una ordinanza con cui ingiungeva la demolizione di una palificata priva di titolo edilizio realizzata, all'interno di un complesso immobiliare, con l'uso di pali in cemento prefabbricato.
Ricorrendo al Tar, il proprietario impugnava il prefato provvedimento, deducendo come l'amministrazione civica era incorsa in vizi di difettosa istruttoria oltre che di carenza di motivazione circa l'interesse pubblico in concreto perseguito.
In particolare, il ricorrente rilevava come l'intervento era stato realizzato per motivi di sicurezza, a contenimento del costone sovrastante, sicché doveva essere qualificato come un rimedio provvisorio e cautelare in attesa che la Pubblica Amministrazione approvasse il progettato intervento di consolidamento definitivo dell'area.
Alla luce di tanto, la difesa del proprietario deduceva l'illegittimità della misura demolitoria, perché diretta su un'opera priva di rilevanza edilizia e di visibilità (e quindi non sottoposta a permesso a costruire neanche ad autorizzazione paesaggistica), finalizzata a porre rimedio ad una situazione di pericolo concreto derivante da avvenuti smottamenti del terrapieno nei pressi della casa di abitazione.
Il Tar non condivide tale censura del ricorrente.
Il Collegio evidenzia come le opere oggetto della impugnata ordinanza di demolizione vanno considerate alla stregua di interventi di nuova costruzione ex art. 3 lett. e) del D.P.R. 380/01 in quanto costituiscono nuovi organismi edilizi, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico ed ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio di riferimento, che ricade in zona assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 19.6.1958.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio esclude che l'opera contestata possa qualificarsi quale opera accessoria e pertinenziale, trattandosi invece di un intervento di natura non precaria, stante l'uso di pali in cemento prefabbricato, tenuto conto della natura vincolata dell'area e dell'assenza di documentazione attestante la presentazione agli atti del Comune di un progetto per il contenimento del rischio di cedimento.
Da ultimo, in ordine alla difesa relativa all'annunciata progettazione preordinata a porre rimedio ai conclamati pericoli di smottamenti in zona, il Tar specifica che l'attesa delle necessarie approvazioni non avrebbe potuto consentire alcuna iniziativa autonoma d'urgenza, come quella attuata mediante la unilaterale realizzazione della palificata oggetto della sanzione impugnata.
Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
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