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Occupazione di area pubblica: C.O.S.A.P. ed altri canoni si cumulano?

Occupazione di area pubblica: C.O.S.A.P. ed altri canoni si cumulano?

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere soggetta all'applicazione di più canoni.

Nel caso di specie una ditta , a seguito di richiesta all'Erario, aveva ottenuto la concessione per l'occupazione di un'area demaniale. L'occupazione del suolo consisteva nella collocazione della tenda sul marciapiede del lungomare, rientrante, secondo la classificazione del codice della strada, nella categoria delle strade urbane di quartiere. Conseguentemente, corrispondeva all'Erario il canone di concessione demaniale statale marittima. Il Comune con atto di recupero intimava la debenza del C.o.s.a.p. dal 2008. 

Il COSAP, istituito con art.63 del D.Lgs.n.446/97, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è dovuto dal titolare di una concessione, determinato nel medesimo atto di concessionein base a tariffa.

La ditta, opponendosi alla richiesta di tale canone,ricorreva in Tribunale contro il Comune, sostenendo di aver agito nella convinzione di non dover pagare al Comune nessun canone per l'occupazione del suolo, corrispondendo già il canone di concessione demaniale statale marittima.

A sostegno della propria tesi richiamava alcune pronunce di merito ( Sent. n.949/2010 del Tribunale di Pescara e n.2064/2008 del Giudice di pace) che avrebbero risolto la stessa questione riconoscendo la natura demaniale dell'area e, quindi, l'illegittimità di un nuovo canone oltre a quello dovuto per la concessione demaniale,nonché l'illegittimità del comportamento del Comune che fino al 2009 non aveva mai inviato alcun avviso di messa in mora o sollecito, né una eventuale informazione preventiva circa la debenza del doppio canone che le avrebbe consentito di valutare la possibilità di rimuovere la tenda. Il Tribunale con sent. n.1562 del 29.11.2012 riteneva infondata la richiesta della dittasussistendo i presupposti impositivi del canone in quanto l'area occupata era compresa nel marciapiede del lungomare, e, secondo la classificazione del codice della strada, rientrava nella categoria delle strade urbane di quartiere.

In conclusione, riteneva irrilevante la circostanza del contemporaneo pagamento di un canone di concessione demaniale, trattandosi di oneri diversi gravanti sul concessionario occupante.

Il contribuente ricorreva per Cassazione sollevando il quesito della compatibilità del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con altri canoni concessori.

La Cassazione, seconda sezione civile, investita del quesito sulla compatibilità del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con altri canoni concessori, con ordinanza n.10499 del 3 maggio 2018 si è così pronunciata : <<seppur in tema di Tosap, ha affermato che quest'ultima è compatibile (art.17, comma 63, L.n.127 del 15/05/1997) con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento diversi dal primo, ed è, quindi, dovuta dal concessionario, (Cass.civ., sez. trib.sez.5, sent.n.23244 del 27/10/2006), a meno che il Comune non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla>>

Con ciò si è stabilito un << principio di carattere generale>> che << ben può valere anche con riferimento al Cosap>>. Dalla citata pronunzia si rileva che <<ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificato dall'art. 31, comma 20, della l. 23/12/ 1998, n. 448) , in alternativa alla TOSAP, i Comuni e le Province possono prevedere, con regolamento, l'applicazione della COSAP per l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti il suolo che appartengono al proprio demanio o patrimonio indisponibile, nonché per l'occupazione di aree private sulle quali sussista una servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge>>.

Giova, a tal proposito, evidenziare la differente natura della Tosap – entrata tributaria - e della Cosap – entrata di natura patrimoniale. L'occupazione di fatto del suolo pubblico costituisce il titolo che giustifica l'applicazione della TOSAP – tributo disciplinato dal D.Lgs.n.507/1993.

Il titolo del C.o.s.a.p. è, invece, un provvedimento amministrativo, effettivo o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione dell'uso esclusivo o speciale del suolo pubblico, ed << è dovuto in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo>>. La diversa natura del Cosap rispetto alla Tosap è stata definitivamente accertata a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n.64 del 14/03/2008.

Prima di tale pronuncia, infatti, le controversie riguardanti la relativa debenza erano ritenute di competenza delle Commissioni Tributarie, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.n.546/92, come modificato dalla L.n.248/2005.

La Corte Costituzionale, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art.2 del D.Lgs.n.546/92, modificato dalla L.n.248/2005, ha ristabilito che le controversie relative al Cosap, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.

Alla luce di quanto sopra esposto il C.o.s.a.p. e altri canoni concessori sono cumulabili.


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