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Con l'ordinanza n. 5059 dello scorso 24 febbraio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha confermato l'obbligo di un padre di rimborsare alla madre dei suoi figli metà delle spese straordinarie sostenute per l'iscrizione dei bambini in scuole private e per sottoporli a visite mediche da professionisti a pagamento, ritenendo irrilevante il dissenso dell'uomo che, durante la vita matrimoniale, aveva sempre sostenuto siffatti costi.
Si è difatti statuito che "non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso".
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio con un giudizio di separazione nel quale il Tribunale di Taranto poneva a carico del marito l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento dei figli di Euro 440,00, oltre spese di iscrizione scolastica e spese mediche nella misura del 50%.
Su ricorso della madre che chiedeva il rimborso della metà delle spese sostenute per iscrizione scolastica e spese mediche, il Tribunale di Taranto emetteva un decreto ingiuntivo di pagamento di Euro 7253,76.
Il padre proponeva opposizione, che veniva rigettato sia in primo grado che in appello dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.
Ricorrendo in Cassazione, il padre censurava la decisione per violazione dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto fondato il diritto azionato dall'ex moglie.
In particolare, l'uomo sosteneva come la donna, essendo attrice in senso sostanziale nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza delle condizioni che rendevano le spese di istruzione e assistenza medica privata rimborsabili per ragioni di necessità o urgenza, in difetto di preventiva concertazione tra i genitori.
La Cassazione non condivide la posizione del ricorrente.
La Corte ricorda che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
In particolare, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia come le spese effettuate dalla mamma fossero giustificabili e nessuna valida ragione poteva legittimare il dissenso del padre rispetto alle decisioni di iscrivere i figli a scuole private e di sottoporli a visite mediche private, tenendo conto sia delle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell'educazione dei figli, sia dell'agiato tenore di vita della famiglia. Proprio alla luce di siffatte evenienze, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il padre non fosse estraneo alle suddette decisioni.
Alla luce di tanto, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso.
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