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Minori, mantenimento: “E' discrezione del giudice quantificarlo se l'affidamento è condiviso”

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Con l'ordinanza n. 19323 depositata lo scorso 17 settembre, la I sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre separato che – a seguito di una nuova regolazione delle modalità di affidamento condiviso del figlio – chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento.

Si è difatti precisato che "l'affidamento condiviso dei figli minori, non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze; ciascun genitore, infatti, deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Nel caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, il contributo diretto, da parte di ciascuno dei genitori, non costituisce la regola come conseguenza diretta dell'affidamento condiviso, risultando al riguardo conferita al giudice un'ampia discrezionalità".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Genova – pronunciando la separazione tra una coppia di coniugi con un figlio minore – regolava le modalità di affidamento condiviso del figlio, stabilendo che il piccolo trascorresse con il padre tutti i fine settimana e la giornata di mercoledì; disponeva, inoltre, l'obbligo del padre di versare un assegno di mantenimento pari a euro 250,00 mensili.

La madre collocataria proponeva appello, al fine di ottenere alcune modifiche alle disposizioni adottate circa tempi e modi della presenza del figlio presso il padre: la donna chiedevanell'interesse del minore, al fine di permettergli di far fronte agli impegni scolastici con la massima serenità e con i giusti tempi di riposo – di poter trascorrere fine settimana alternati con il figlio. 

 Il padre, invece, proponeva un reclamo incidentale inteso a rivedere l'obbligo di mantenimento, evidenziando come – con l'avvicinarsi delle nuove modalità di frequentazione tra i genitori ed il minore – dovesse essere ridotto il contributo a suo carico.

La Corte di Appello di Genova, accogliendo le richieste materne, stabiliva che il minore trascorresse "fine settimana alternati" con la madre e che il padre, nelle settimane in cui non avrebbe avuto con sé il figlio, avrebbe potuto tenere con sé il bambino per due giorni infasettimanali.

Respingeva, invece, il reclamo del padre volto alla riduzione dell'assegno di mantenimento, così confermando l'importo originario pari a euro 250,00 mensili.

Ricorrendo in Cassazione, il padre denunciava l'omesso esame di fatti decisivi, laddove la Corte aveva inteso confermare il contributo di mantenimento a carico del medesimo.

A tal fine deduceva come la determinazione così adottata era stata assunta in via apodittica ed automatica, senza tenere conto della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento.

La Cassazione non condivide le difese formulate dalla ricorrente.

La Corte ricorda che l'affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento; ciò, tuttavia, non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze; ciascun genitore, infatti, deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

 Specifiche disposizioni sono dettate nel caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori: in siffatti casi, il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori non costituisce la regola come conseguenza diretta dell'affidamento condiviso, risultando al riguardo conferita al giudice un'ampia discrezionalità.

La sentenza in commento specifica, infatti che, qualora l'affidamento sia condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, il giudice può disporre che l'assegno periodico sia posto a carico del genitore non collocatario, atteso il disposto dell'art. 155 c.c., nella parte in cui prevede che la determinazione dell'assegno avvenga anche considerando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.

Con specifico riferimento al caso di specie, il giudice ha correttamente e congruamente valutato le circostanze che suggerivano il mantenimento dell'importo fissato in primo grado; il ricorrente invece, ha espresso un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.

Alla luce di tanto, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.

 

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