Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Messa in sicurezza dello stabile. L'ordinanza contingibile ed urgente spetta al Sindaco e non al dirigente

Imagoeconomica_1401595

Con sentenza dell'1/07/2022 n.8960/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è stato chiamato ad accertare se la determinazione dirigenziale con cui venga ordinata la messa in sicurezza dello stabile in presenza di un "pericolo" già attuale, sia viziato di incompetenza rientrando tale provvedimento tra le ordinanze contingibili e urgenti, che a norma dell'art.54 D. Lgs. n.267/2000 (TUEL) devono essere adottate dal Sindaco e non dal dirigente. (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/).

Analizziamo il caso sottoposto all'attenzione del giudice amministrativo.

I fatti di causa.

Il Comune ha adottato una determinazione dirigenziale con la quale ha ordinato al Condominio la messa in sicurezza dello stabile a seguito degli accertamenti effettuati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che ha accertato il distacco di parte degli intonaci del soffitto e il parziale crollo del controsoffitto a causa di copiose e continue infiltrazioni di acqua piovana, dovute alla mancata tenuta del manto di impermeabilizzazione del terrazzo soprastante.

Il Condominio ha impugnato la suddetta delibera deducendo in particolare l'incompetenza dell'organo dirigenziale da cui promana l'atto gravato.

La decisione del Tar.

I giudici amministrativi hanno ritenuto che il provvedimento avversato per il suo contenuto e le modalità con cui è stata adottato, tra cui la mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, i richiami alla necessità di tutela della pubblica incolumità e la situazione di pericolo contraddistinta da crolli e cedimenti rilevati mediante apposito sopralluogo, si configura come un'ordinanza contingibile e urgente. 

 A questo proposito il Tar ha ricordato che

  • la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti,al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è attribuita alla competenza esclusiva del Sindaco quale ufficiale di governo (art.54 D. Lgs. n.267/2000comma 4);
  • invece al dirigente dell'ente locale sono attribuiti compiti di ordinaria gestione del patrimonio comunale che non prevedono l'adozione di provvedimenti extra ordinem a tutela dell'incolumità collettiva e della sicurezza, ai sensi dell'art.107 D. Lgs. n.267/2000.

Il Tar ha, inoltre, ha spiegato che la legittimazione del dirigente non potrebbe desumersi neppure dall'art.56 del Regolamento Edilizio Generale del Comune, il quale consente all'organo dirigenziale dell'Ispettorato edilizio di adottare provvedimenti urgenti per "costruzioni che minacciano pericolo".

Infatti ben diverso è il requisito richiesto dal suddetto art.56 del Regolamento Edilizio che richiede una "minaccia di pericolo", rispetto al requisito di cui all'art.54 D. Lgs. n.267/2000, il quale nel prevedere che il sindaco adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, richiede la sussistenza di un "pericolo" già attuale.

Nel caso di specie l'attualità del pericolo si evince dal verbale di sopralluogo tecnico effettuato dal Vigili del Fuoco che attesta chiaramente che le copiose infiltrazioni di acqua piovana del terrazzo hanno già determinato il "distacco di parte degli intonaci del soffitto e il parziale crollo del controsoffitto realizzato in lastre di gesso". Ciò esclude la sussistenza della mera minaccia di pericolo, con conseguente applicazione dell'art. 54 D. Lgs. n. 267/2000 e non dell'art. 56 del Regolamento Edilizio Generale del Comune.

 Tra l'altro, a parere del Tar, se si riconoscesse l'applicazione dell'art.56 del Regolamento Edilizio Generale si genererebbe il conflitto tra la norma di legge e quella regolamentare, che essendo peraltro antecedente all'entrata in vigore del TUEL, andrebbe disapplicata perché in contrasto con quest'ultimo.

Ne consegue che poiché la vicenda de qua rientra nell'ambito di applicazione del solo art.54 del TUEL, la determinazione dirigenziale impugnata, per il suo contenuto e le modalità con cui è stata adottata è classificabile tra le ordinanze contingibili e urgenti che a norma dell'art.54 D. Lgs. n.267/2000 avrebbe dovuto essere adottata dal Sindaco e non dal dirigente.

Alla luce di queste considerazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia inficiato dal vizio di incompetenza ed ha accolto il ricorso. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Commette illecito disciplinare l'avvocato sospeso ...
Il curatore speciale del minore e le raccomandazio...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito